News ITAVittime di reato: le nuove tutele processuali in attuazione della direttiva 2012/29/UE

di Ilaria Totaro

Il 20 gennaio 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 212/2015 che ha recepito all’interno del nostro ordinamento la Direttiva UE n. 29/2012 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Il nuovo decreto apporta consistenti modifiche al Codice di Procedura Penale e alle relative norme di attuazione, conferendo alla persona offesa, specialmente a quella definita “vulnerabile”, importanti diritti e poteri oltre alle garanzie già previste.

Finalmente anche l’Italia ottempera a quanto l’Unione Europea ormai da tempo chiede a gran voce, compiendo un indiscutibile passo in avanti nel sistema di tutele assicurato dall’ordinamento nazionale alla persona offesa dal reato, alla quale si attribuisce una considerazione sempre più rilevante, dentro e fuori dalle dinamiche del processo penale.

Tra le novità più importanti introdotte dal decreto spicca la disposizione secondo cui in caso di incertezza in merito alla minore età della persona offesa, il giudice dispone anche d’ufficio una perizia per stabilire se debbano subentrare i soggetti di cui agli artt. 120 e 121 c.p. nell’esercizio delle facoltà e dei diritti riconosciuti alla vittima minorenne; nel caso in cui il dubbio permanga la minore età viene presunta.

Viene altresì introdotta la norma ai sensi della quale, in caso di morte dell’offeso, i poteri e le facoltà dello stesso possono essere esercitati anche da una persona legata alla vittima da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

In un’ottica di ampliamento dei diritti della vittima in materia di informazione e partecipazione al procedimento penale, il decreto estende le prerogative processuali in materia di interpretariato e traduzione degli atti, riconosciute tradizionalmente al solo imputato che non conosce la lingua italiana, anche alla persona offesa straniera.

Nei processi relativi a reati con violenza alla persona, la vittima che ne abbia fatto richiesta, ha diritto di essere informata circa la scarcerazione o la cessazione della misura di sicurezza detentiva o circa l’evasione dell’imputato in custodia cautelare o del condannato.

Ma il cuore innovativo del decreto sta nell’introduzione dell’art. 90quater c.p.p. che fornisce un criterio generale per stabilire la sussistenza, in capo all’offeso, della condizione di particolare vulnerabilità: essa va desunta, oltre che dall’età e dall’eventuale stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si deve altresì valutare se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata, di terrorismo o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato.

Alla vittima riconosciuta come particolarmente vulnerabile, è ampliato lo spettro delle garanzie e delle tutele, sia durante la fase delle indagini preliminari (possibilità di avvalersi del sostegno di un esperto in psicologia) sia durante la fase processuale (riduzione il più possibile dei contatti con l’autore del reato e possibilità di assumere informazioni o l’esame testimoniale secondo le particolari modalità protette previste dal codice di procedura penale).

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