News ITANews-homepageVerso la fine del procedimento monitorio: il “decreto ingiuntivo” semplificato

di Teresa Calanni Fraccono

Il Governo ha appena presentato il DDL 755, “Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito”.

A riguardo, gli artt. 633 ss. c.p.c. prevedono una disciplina rapida, se paragonata ai tempi del processo ordinario, che consente al creditore, in poche settimane, di ottenere un decreto ingiuntivo dal giudice che verifichi, dalla documentazione allegata, che il credito sia certo liquido ed esigibile e, in assenza di opposizione dell’ingiunto entro 40 giorni dalla notifica, di avere un titolo esecutivo per intraprendere l’espropriazione dei beni. In casi determinati il giudice può emettere un provvedimento anche immediatamente esecutivo, fatto salvo il diritto di opposizione.

La proposta prevede essenzialmente che: l’atto di ingiunzione sia predisposto e notificato all’asserito debitore da parte dell’avvocato, che accerti la liquidità del credito; l’opposizione sia fatta entro 20 giorni dalla notifica, pena, la facoltà di intraprendere l’azione esecutiva nei confronti dell’ingiunto; venga anticipata la ricerca telematica dei beni; l’avvocato che ometta, con dolo o colpa grave, la puntuale verifica della sussistenza dei requisiti di emissione sia responsabile in via disciplinare e civile.

Si eliminerebbe in sostanza, l’accertamento giurisdizionale dei presupposti e la conseguente emissione del decreto ingiuntivo, a fronte di un atto di parte, astrattamente da solo idoneo a rendere incontestabile il credito e ad iniziare l’espropriazione forzata.

Se è vero che la modifica proposta garantisce al creditore tempi ancor più rapidi ed evita i costi per incardinare la procedura, oltre a diminuire notevolmente il carico giudiziario; genera al contempo dubbi di legittimità costituzionale, circa il diritto inviolabile alla difesa giurisdizionale, mezzo garantito e necessario, sia per chi voglia far valere un diritto, sia per chi a tale pretesa voglia opporsi; il diritto al contraddittorio e alla parità delle parti davanti ad un soggetto terzo.

Legittimare un soggetto, di parte ad emanare un atto talmente invasivo della sfera giuridica altrui, subordinando l’attività di accertamento giurisdizionale alla capacità del debitore e del suo difensore di attivarsi in tempi estremamente rapidi per la tutela delle proprie ragioni; assoggettare l’avvocato ex parte creditoris a sobbarcarsi la responsabilità di aver agito nell’interesse del proprio cliente, appare dunque prima facie, utile al richiedente, ma rischia di ridurre drasticamente le garanzie giurisdizionali oltre che il diritto alla privacy.

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