News ITAUsura in concreto : la prima pronuncia della Cassazione Penale

di Roberta Trotta

Un importante intervento della Cassazione in materia di usura in concreto è rappresentato dalla sentenza in commento. L’art. 644 c.p. al comma 1 e 2, prevede la fattispecie di usura c.d. presunta, per la cui integrazione è sufficiente la pattuizione di un tasso di interesse che ecceda il limite consentito dalla legge, anche in assenza della prova che il soggetto attivo abbia approfittato di uno stato di difficoltà della vittima; al comma 3 è invece disciplinata la diversa fattispecie di usura c.d. in concreto, introdotta per colmare possibili vuoti di tutela in relazione a casi in cui la vittima, in stato di difficoltà, sia stata costretta ad accettare prestiti a un tasso di interesse di poco inferiore a quello che per legge è usurario. Per la configurabilità dell’usura in concreto, occorre l’accertamento sia della sproporzione degli interessi, pur se inferiori al tasso soglia usurario ex lege , e sia della condizione di difficoltà economica o finanziaria in cui versi il soggetto passivo al momento dell’accesso al credito. La Corte si è concentrata sulla differenza intercorrente tra i due tipi di difficoltà: mentre per difficoltà economica si deve intendere una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una situazione patrimoniale di base nel complesso sana, la difficoltà finanziaria, invece, investe l’intera situazione patrimoniale del soggetto passivo determinando una più ampia carenza di risorse e di beni e quindi uno stadio di difficoltà più avanzato. Le “difficoltà economiche o finanziarie”, a loro volta, vengono distinte dallo “stato di bisogno” previsto quale circostanza aggravante dal comma 5 della norma e da intendersi quale impellente assillo che, limitando pesantemente la volontà del soggetto, lo induce a ricorrere al credito accettando condizioni usurarie, ancorché non si tratti di stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta. Essendo sottile la linea di confine tra le due nozioni, la Corte ha concluso statuendo che la valutazione della situazione di difficoltà dovrà essere realizzata non in senso meramente soggettivo – ossia sulla base di valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento a posteriori – bensì in senso oggettivo- ossia valorizzando parametri desunti dal mercato, non fornendo, però, alcuna indicazione sulla loro individuazione.

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