News ITAUna riforma senza precedenti: depenalizzazione ed abrogazione di reati.

di Cristina Scarpinato

Il 6 febbraio 2016 sono entrati in vigore i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016, in GU n. 17 del 22 gennaio 2016, rispettivamente in materia di abrogazione di reati ed introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili e di depenalizzazione a norma dell’art. 2, comma 2 L. 67/2014.

In particolare, il D.lgs. 8/2016 dispone la depenalizzazione di

  • reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, compresi quelli che nelle forme aggravate prevedono l’applicazione della pena detentiva, sola, alternativa o congiunta alla pena pecuniaria; per espressa previsione normativa, tali ipotesi devono essere considerate autonome fattispecie di reato;
  • determinate fattispecie di reato previste dal codice penale e precedentemente punite con pene detentive, quali atti osceni, pubblicazioni e spettacoli osceni, rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, abuso della credulità popolare e rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;
  • altri reati previsti da leggi speciali, precedentemente puniti con pene detentive sole, congiunte o alternative a pene pecuniarie, tra i quali a mero titolo esemplificativo si ricorda la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali al di sotto della soglia di 10.000€.

Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto i reati previsti dal codice penale ed una serie di reati contemplati da leggi speciali in materia di

  • edilizia ed urbanistica;
  • ambiente, territorio e paesaggio;
  • alimenti e bevande;
  • salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • sicurezza pubblica;
  • gioco d’azzardo e scommesse;
  • armi ed esplosivi;
  • elezioni e finanziamento ai partiti;
  • proprietà intellettuale e industriale.

In ragione del tempus commissi delicti, il legislatore distingue due regimi sanzionatori.

Per quanto riguarda gli illeciti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto, le competenti autorità amministrative provvedono a comminare sanzioni amministrative da un importo minimo di 5.000€ ad un importo massimo di 50.000€, articolate in tre fasce.

Le sanzioni amministrative per i reati depenalizzati si applicano retroattivamente anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. In tale ipotesi, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato ed adottando i provvedimenti conseguenti, nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 667, comma 4 c.p.p.

L’intervento maggiormente innovativo, tuttavia, è stato disposto dal D.lgs. 7/2016 con il quale sono state abrogate norme incriminatrici previste dal codice penale e riprodotte come illeciti civili. In particolare sono stati abrogati i reati di falsità in scrittura privata, falsità in foglio firmato in bianco, ingiuria, sottrazione di cose comuni e appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o per caso fortuito.

Tali condotte di reato, se commesse con dolo, vengono sanzionate con il risarcimento del danno secondo le leggi civili e con il pagamento della sanzione pecuniaria – sanzione che, si precisa, viene interamente devoluta alla Cassa delle ammende e non al danneggiato – stabilita per un importo che va, a seconda della gravità dell’offesa, da 100 a 8000€ o da 200 a 12000€. Tali sanzioni vengono applicate dal giudice competente che, solo nel caso in cui decida di accogliere la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa, ne dispone l’applicazione.

Sul punto appare appena il caso di evidenziare uno dei profili maggiormente problematici e discussi di tale riforma. Con la depenalizzazione di tali fattispecie di reato, invero, la persona offesa non può più sporgere querela gratuitamente per far valere le proprie pretese in giudizio; deve invero affrontare preliminarmente le spese per l’instaurazione del giudizio civile, senza tuttavia alcuna certezza di ricevere un risarcimento del danno o, quanto meno, il ristoro di quanto pagato.

Tali ipotesi, comunque, così come quelle previste dal D.lgs. 8/2016, si applicano retroattivamente anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. In tale ultimo caso il giudice dell’esecuzione provvede a revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

 

 

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