News ITATrasferimenti immobiliari esenti dall’imposta di registro: boom di separazioni e divorzi?

di Francesca Solinas

Il regime di esenzione dall’imposta di registro per i trasferimenti patrimoniali tra coniugi nell’ambito della crisi coniugale è stato esteso a tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio.

È quanto ha disposto la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3110 depositata il 17 febbraio 2016, così ribaltando l’indirizzo giurisprudenziale che sino ad oggi si era affermato.

E invero, la precedente sentenza n. 15231 del 03 dicembre 2001, limitava l’applicabilità del regime di esenzione di cui all’art. 19 della Legge 74 del 1987 esclusivamente agli accordi di separazione propriamente detti, ossia quelli con cui i coniugi ponevano sotto il controllo del giudice la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio, rimanendone esclusi tutti gli atti e gli accordi occasionalmente generati dalla separazione pertanto non specificamente finalizzati allo scioglimento della comunione.

I giudici della Cassazione, con la recentissima pronuncia n. 3110 del 2016, sul solco delle nuove disposizioni normative che hanno ridotto l’intervento dell’organo giurisdizionale nei procedimenti che involgono la tutela dei diritti indisponibili legati al vincolo matrimoniale e alla tutela della prole, e che attribuiscono al consenso tra i coniugi un ruolo centrale in sede di definizione della crisi di coppia, hanno riconosciuto carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione, compresi quelli che anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari siano volti a definire in via non contenziosa e tendenzialmente definitiva la crisi stessa, destinata a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile.

In un simile contesto interpretativo, la Suprema Corte ha riconosciuto a siffatti negozi il carattere di “atti relativi al procedimento di separazione e divorzio”, superando un ormai remoto orientamento dottrinale che aveva posto una netta linea di demarcazione tra contenuto necessario e contenuto eventuale dei patti in commento.

Alla luce della attuale normativa, ne consegue che tutti i trasferimenti patrimoniali, mobiliari e immobiliari, che abbiano luogo in sede di separazione e divorzio, possano beneficiare del regime agevolato di esenzione “dall’imposto di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Ciò posto, assisteremmo forse a un moltiplicarsi dei casi di separazione e divorzio?

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