News ITATassazione e Trust: ecco il nuovo orientamento della Corte di Cassazione.

di Francesca Solinas

 

La quinta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’importante e recentissima sentenza n. 21614 del 2016, depositata lo scorso 26 ottobre 2016, ha posto un punto fermo sulla questione che è stata al centro di un acceso confronto tra Agenzia delle Entrate e professionisti in tema di tassazione dei conferimenti patrimoniali in un Trust.

Occorre, innanzitutto, premettere che la giurisprudenza di merito è sempre stata pressoché unanime nel ritenere l’assenza di un arricchimento e, conseguentemente, l’applicazione delle relative imposte (registro/donazione – ipotecaria – catastale).

Ciò in quanto l’acquisto patrimoniale del trustee non avviene in proprio, cioè non entra a far parte del suo patrimonio personale, bensì è finalizzato alla successiva devoluzione in favore dei beneficiari finali al termine del Trust.

Viceversa, l’Agenzia delle Entrate sostiene che tale arricchimento debba scontare l’imposta proporzionale ora per allora.

Nel corso dell’anno a cavallo tra il 2015 e il 2016, la questione è giunta al vaglio della Suprema Corte. In un primo momento, con tre ordinanze del 2015, gli Ermellini hanno ipotizzato l’esistenza di una specifica autonoma imposta – in misura proporzionale – non meglio delineata dal legislatore quanto ai presupposti, ai soggetti passivi e alle aliquote, che tassava sostanzialmente un fenomeno di “impoverimento” e “non arricchimento”.

Tuttavia, già nel dicembre del 2015, emergeva un diverso orientamento della Suprema Corte che riaffermava il principio dell’arricchimento e decideva per l’applicazione delle imposte in misura fissa.

Tale orientamento, sicuramente più coerente con i noti principi di cui all’art. 53 Cost., è stato definitivamente sancito con la sentenza in commento, n. 21614 del 2016, che nel ripercorrere l’evoluzione giurisprudenziale, in particolare di questa stessa Corte, cassa esplicitamente le tesi sostenute con le precedenti Ordinanze del febbraio 2015, confermando il principio secondo cui l’istituzione del trust “deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una segregazione da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale”.

 

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