News ITANews-homepageSulla nullità dei contratti di fideiussione redatti con modello ABI

di Silvia Lasagni 

Con la sentenza n. 13846 del 22 maggio 2019, la Corte Suprema di Cassazione è intervenuta in merito alla validità dei contratti di fideiussione omnibus, redatti utilizzando come modello contrattuale quello predisposto dall’ABI nel 2003 confermando, in maniera risolutiva, ciò che aveva sancito in precedenza, mediante l’ordinanza n. 29810 del 12 dicembre 2017. 

Si tratta di una questione che, fino ad oggi, non era stata ancora esaminata e valutata in maniera conclusiva e che, prima o poi, sarebbe riemersa in quanto le garanzie fideiussorie possono essere sollecitate dal creditore anche dopo diversi anni trascorsi dal momento della loro sottoscrizione, provocando una serie di problematiche e complicazioni sottovalutate dagli istituti di credito. 

Il contenuto del sopracitato modello è stato oggetto di discussione da parte della Banca d’Italia, la quale ha ricoperto la funzione di garante della concorrenza tra gli istituti di credito fino all’anno 2006, incarico oggi assegnato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Banca d’Italia ha rilevato, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la presenza nel testo contrattuale di alcuni passaggi assolutamente contrastanti con il dettato normativo dell’art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990, cosiddetta Legge Antitrust,  secondo il quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, richiedendo all’ABI stessa di predisporre e trasmettere alle imprese aderenti un modello perfezionato e corretto nel contenuto.

Tuttavia nessuna tipologia di sanzione è stata prescritta nei confronti degli istituti di credito determinando, di conseguenza, l’uniforme e ricorrente adozione di tale schema predisposto dalla propria associazione di categoria. 

In maniera inconsapevole, gli istituti di credito hanno dato vita ad una vera e propria prassi limitativa della concorrenza che, in concreto, è culminata con la proposizione ai propri clienti di un modello contrattuale in manifesta violazione della normativa antitrust. 

Per porre fine al circolo vizioso venuto a crearsi a seguito di tale consuetudine, la giurisprudenza ha sancito, in maniera definitiva, la nullità delle fideiussioni che determinano il verificarsi di una illecita condotta anticoncorrenziale. 

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