News ITA“Stalking” all’amante del marito: per la Procura della Repubblica di Torino non è reato

di Ilaria Totaro

 

Quella finita al vaglio del PM di Torino è la storia di un tradimento scoperto, e delle sue conseguenze a livello giuridico. È la storia di una moglie che un giorno, in seguito ad un inequivocabile sms ricevuto dal marito, si è resa conto che quest’ultimo aveva una relazione extraconiugale con la maestra del figlio.

Informata la direttrice scolastica, la giovane insegnante, assunta in prova, è stata allontanata dalla scuola.

Per le successive due settimane, la moglie tradita l’ha “perseguitata” con incontri fugaci ma incutendole ansia. In più occasioni l’ha affiancata in auto per strada, insultandola, minacciandola e facendo intendere all’educatrice, anche lei sposata, che avrebbe distrutto la sua famiglia. La maestra, spaventata, angosciata e rimasta senza lavoro, l’ha querelata per il reato di stalking.

Tale reato è disciplinato dall’art. 612-bis c.p. sotto la rubrica “atti persecutori” e si integra quando, con condotte reiterate, taluno minaccia o molesta un altro soggetto in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerargli un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

I comportamenti della madre dell’alunno avevano senza dubbio ingenerato nell’educatrice uno stato di ansia e paura: come affermato dal difensore della stessa, viveva costantemente con il terrore di incontrarla.

Ma il PM ha deciso di chiedere l’archiviazione. La condotta tenuta dalla madre del bimbo rientrerebbe, secondo la Procura, nei limiti di una normale reazione allo shock di quell’amara scoperta. La rabbia, gli epiteti e le minacce possono essere giustificate “alla luce del suo cuore infranto”. Si tratta, per il PM, di un comportamento circoscritto in un ristretto arco di tempo; diverso sarebbe stato se avesse continuato con le sue rimostranze anche in futuro.

Nello stesso senso si era già espresso nel 2009 il Gip di Reggio Emilia, affermando che affinché venga integrato il requisito dell’abitualità proprio del reato di atti persecutori occorre che la minaccia o la molestia non sia isolata ma avvenga con condotte reiterate nel tempo; ne consegue che condotte persecutorie limitate a pochi giorni non sono idonee ad integrare il reato di stalking.

Tuttavia la maestra si è opposta alla richiesta di archiviazione. Il suo difensore ha evidenziato che, benché il sentimento dell’indagata sia giustificabile, non lo sono le sue condotte: vero è, infatti, che per costante orientamento giurisprudenziale affinché si integri il reato di cui all’art. 612-bis c.p. sono sufficienti due sole condotte di minaccia o di molestia, anche se commesse in un arco di tempo molto ristretto (da ultimo Cass. Pen. 7 dicembre 2015 n. 48332).

Sarà il Gip di Torino, questa volta, a tracciare la sottile linea di confine tra una condotta di collera non punibile e l’integrazione di un reato.

 

CHIAMA ORA!