News ITANews-homepageRoyalties e dazi doganali: la “prima volta” della Corte di Cassazione

di Francesca Solinas

 

Gli Ermellini, con la sentenza n. 8473 del 2018 depositata lo scorso 06 aprile, hanno affrontato -per la prima volta- la spinosa questione concernente la tassabilità in dogana delle royalties.

La Sezione Tributaria della Suprema Corte, ha posto un punto fermo su un tema che è stato protagonista di annosi dibattiti giurisprudenziali, anche delle Corti di merito, superando definitivamente quell’orientamento che paragonava l’Iva all’importazione ad un dazio doganale e la qualificava come un tributo diverso rispetto all’Iva interna.

La Cassazione ha, infatti, precisato che l’Iva all’importazione presenta una caratteristica in comune con i dazi doganali, ossia quella di essere generata dall’attività di importazione nell’Unione Europea e dalla successiva immissione nel perimetro economico dei singoli Stati membri; ma ha, altresì, evidenziato che, tuttavia, la natura di diritto interno che contraddistingue l’Iva all’importazione, quale species del più ampio genus del sistema Iva, si pone in netto contrasto con la suddetta distinzione la quale, dunque, merita di essere archiviata.

Con la sentenza de qua, pertanto, è stato consacrato l’assunto secondo cui Iva all’importazione e Iva intracomunitaria rappresentano la medesima imposta, seppur la prima caratterizzata da proprie specificità procedimentali e sanzionatorie.

Ebbene, partendo da tale presupposto, la quinta sezione ha conquistato un ulteriore primato, dando concreta ed effettiva applicazione ai principi espressi dalla Corte di Giustizia -pur se in un caso diverso dai depositi Iva- con la nota sentenza “Equoland (CGE, 17 luglio 2014, causa C-272/13), laddove veniva stabilita l’illegittimità assoluta della pretesa relativa al versamento dell’Iva all’importazione già assolta mediante autofattura.

La pronuncia in commento gode, dunque, di un merito straordinario, essendo foriera di una conclusione dirompente: un’unica operazione non può essere sottoposta a duplice imposizione Iva, in quanto ciò contrasterebbe con il principio comunitario di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto.

E invero, qualora l’Iva intracomunitaria sia già stata assolta mediante il metodo del reverse charge, l’Agenzia delle Dogane deve astenersi dall’assoggettare la medesima operazione ad accertamento doganale volto al recupero dell’Iva all’importazione.

Tale accertamento, difatti, è ammesso solamente nell’ipotesi di maggiore imposta derivante dall’aumento della base imponibile IVA, dovuto all’aggiunta del maggiore dazio, conseguente all’inclusione dei diritti di licenza nel valore doganale della merce.

Ne consegue che, in virtù del principio di unitarietà dell’Iva, la Dogana non può pretendere, ex post, il pagamento dell’Iva all’importazione non versata sulle royalties in sede di introduzione dei beni in Italia, laddove sia provato che la licenziataria abbia, comunque, assolto l’imposta sui diritti di licenza mediante reverse charge.

Il sistema dell’autofatturazione acquista, pertanto, valore pregnante, costituendo un meccanismo di reale assolvimento dell’Iva.

 

 

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