News ITANews-homepageRitardo volo aereo: quando spetta il diritto al risarcimento (supplementare) del danno morale?

di Rosa Pantone

Per ottenere la condanna di una compagnia aerea al risarcimento supplementare del danno (anche morale), conseguente al ritardo del viaggio, il passeggero deve comunque dimostrare il danno ulteriore.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4962 del 20 febbraio 2019, rigettando la richiesta di risarcimento del danno morale subìto da una passeggera in occasione di un trasferimento aereo da Roma a Rio de Janeiro, che aveva subìto notevoli ritardi.

Nel caso di specie, l’attrice aveva richiesto la compensazione pecuniaria per “overbooking” in quanto il volo dalla stessa prenotato era stato cancellato ed era stata imbarcata sul primo volo successivo disponibile.

Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte disamina dapprima gli artt. 19 e 20 della Convenzione di Montreal, i quali prevedono che il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

In forza di tale Convenzione, gli Ermellini non hanno negato la possibilità per l’attrice di ottenere il risarcimento del danno anche morale, ma hanno ritenuto semplicemente che non è stata fornita la prova di tale ulteriore danno, in misura maggiore della compensazione già forfettariamente prevista dalla predetta Convenzione.

Del resto, la Corte di Cassazione ha correttamente applicato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che – con la sentenza del 13 ottobre 2011, causa C-83-10 – ha affermato che “la nozione di risarcimento supplementare deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo. Per contro, il giudice nazionale non può utilizzare la nozione di risarcimento supplementare quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subìto un ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell’inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza”.

In altri termini, sulla scorta sia della recente sentenza della Corte di Cassazione sia della pronuncia dei Giudici Europei, il Giudice dovrà sempre concedere il risarcimento del danno (anche morale) da ritardo sul volo, mentre tutti gli ulteriori danni subìti – e per i quali si chiede un risarcimento in misura maggiore – dovranno essere rigorosamente provati dal passeggero.

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