News ITARinnovazione dibattimentale in appello: la soluzione ad un annoso problema?

La recente entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, nota ai più come “Riforma Orlando”, reca significative modifiche al diritto penale sostanziale e processuale. Tra le tante questioni affrontate, merita una menzione quella relativa alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio d’appello, annosa problematica che, dopo decenni di diatribe giurisprudenziali e dottrinali, pare essere approdata alla miglior soluzione auspicabile: quella proveniente dal legislatore.

La tradizionale natura “cartolare” del giudizio d’appello, infatti, è stata spesso foriera di situazioni alquanto controverse: poiché, laddove possibile, il giudice di seconde cure è chiamato a decidere allo stato degli atti, senza che sia prevista un’apposita fase d’istruzione analoga a quella del primo grado, le ipotesi di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale costituiscono un’eccezione alla regola. Pertanto, può accadere che talvolta, senza riassumere le prove, il giudice d’appello stabilisca ex actis che l’assolto vada condannato, capovolgendo quindi completamente la decisione alla quale era giunto il giudice di prime cure all’esito di un’istruttoria edificata sui crismi del contraddittorio. Nulla osta in termini di legge, certo, ma il giusto processo?

Anche al fine di evitare una condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, pur essendo particolarmente prolifica in relazione a tale questione, non aveva mai sanzionato il nostro ordinamento, le Sezioni Unite della Cassazione avevano, invero, tentato di addivenire ad un’equa soluzione della problematica, sia richiedendo al giudice d’appello una motivazione tanto solida da poter escludere ogni ragionevole dubbio, sia ampliando la portata dell’art. 603 comma 3 c.p.p., ritenendo sempre necessario, in caso di ipotetica reformatio in peius, procedere ad una rinnovazione. Ebbene, tale orientamento è stato positivizzato dalla nuova normativa, che introduce nell’art. 603 c.p.p. un nuovo comma 3-bis, in base al quale «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale». Purtroppo, è curioso rilevare come tale auspicato risultato sia sopraggiunto quasi contestualmente alla Sentenza Lorefice, che costituisce proprio la prima condanna sul tema direttamente indirizzata da Strasburgo all’Italia: grazie alla recente presa di posizione del legislatore, tuttavia, sembra potersi ritenere, almeno per ora, che essa costituirà un caso isolato.
di Susanna Gallazzi

CHIAMA ORA!