News ITARevisione del sistema sanzionatorio penale tributario. Un primo sguardo al decreto attuativo n. 158/2015 della legge delega fiscale

di Cristina Scarpinato

Il 22 ottobre 2015 è entrato in vigore il D.lgs. n. 158, il cui Titolo I, dedicato alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, ha introdotto importanti modifiche al D.Lsg. 74/2000, in materia di reati tributari.

Secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dei comportamenti, è stato previsto da un lato un innalzamento delle soglie di punibilità e l’introduzione di una nuova causa di non punibilità e dall’altro delle sanzioni più elevate per talune condotte di reato.

Le più importanti e attese novità riguardano sicuramente l’innalzamento delle soglie di punibilità dei reati tributari.

In particolare, in tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (art. 3 D.lgs. 74/2000), la soglia relativa all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è stata elevata da 1.000.000 a 1.500.000 €.

Analogamente, le condotte di omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) non sono più penalmente rilevanti se inferiori a 50.000,00 €, nuova soglia stabilita in luogo di 30.000 €.

Per la dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000), è stata triplicata la soglia prevista per le evasioni di imposta, innalzata da 50.000 a 150.000 €. In egual misura è stata elevata da 50.000 a 150.000 €, la soglia di punibilità per il reato di omesso versamento delle ritenute (art. 10 bis D.lgs. 74/2000), per ciascun periodo d’imposta.

Per il reato di omesso versamento di IVA (art. 10 ter D.lgs. 74/2000), infine, la soglia di punibilità è stata innalzata addirittura fino alla quota di 250.000 €, per ciascun periodo d’imposta.

È stata, altresì, introdotta una nuova causa di non punibilità (art. 13 D.lgs. 74/2000) a seguito del pagamento del debito tributario: non sarà più punibile il contribuente indagato o imputato che abbia già estinto il debito prima dell’apertura del dibattimento penale. Sarà, inoltre, possibile richiedere al giudice una rateizzazione e una proroga di tre o sei mesi, qualora fosse stata fissata l’udienza dibattimentale prima dell’avvenuta estinzione del debito.

Un aspetto di fondamentale rilevanza riguarda la disciplina intertemporale. In forza dei principi generali del diritto penale (art. 2 c.p.) e della Costituzione (art. 25, co. 2 Cost.), le disposizioni di favore contenute nel decreto si applicheranno anche ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore. Le aspettative di tutte le persone indagate o imputate nell’ambito dei reati tributari vengono così confermate. Tutti gli evasori di somme superiori alla soglia precedente, ma inferiori alla nuova, dovranno essere assolti se nei loro confronti non è ancora stata pronunciata una sentenza definitiva, perchè il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato (art. 530, co. 1 c.p.); qualora, invece, fossero già stati condannati con sentenza passata in giudicato – e nel caso in cui l’aumento delle nuove soglie di punibilità previsto dal decreto venisse qualificato come abolitio criminis – potrebbero chiedere al giudice dell’esecuzione la revoca della sentenza di condanna (art. 673 c.p.p.) con conseguente cessazione dell’esecuzione della pena principale, delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna.

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