News ITAQuando la convocazione di un’assemblea dei soci di una S.r.l. può ritenersi valida?

di Flavia Di Malta

Il Tribunale di Milano, Sez. Spec. Imprese, con la sentenza n. 13870 del 9.12.2016 si è espresso sulla validità della costituzione dell’assemblea dei soci di una società a responsabilità limitata, ed in particolare sul caso dell’invio della comunicazione di convocazione dell’assemblea fatta dalla società al socio, in maniera apparentemente corretta ma mai giunta al destinatario.

Nel caso in esame, parte attrice lamentava il fatto che l’assemblea della società di cui era socio era stata tenuta senza convocazione e quindi, in, mancanza di assoluta informazione. La convenuta resisteva all’impugnazione eccependo di aver tempestivamente spedito la convocazione.

Sul punto l’art. 2479-bis c.c. dispone che: “l’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, e che, in mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese” e, l’art. 2479-ter c.c.: “che le decisioni dei soci prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma”.

Tuttavia, sussiste un problema interpretativo in quanto l’art. 2479 bis c.c. non chiarisce, se ai fini della regolarità dell’avviso di convocazione dell’assemblea, debba essere certo soltanto l’invio della convocazione ai soci o anche il ricevimento della raccomandata da parte degli stessi . Il Tribunale uniformandosi al principio di diritto enunciato dalle Sez. Unite della C. Cassazione ha affermato che: “in presenza di prova positiva della mancata ricezione dell’avviso, la regolarità formale della convocazione assembleare, retta sulla presunzione di utile e tempestiva ricezione da parte di ciascun socio dell’avviso di convocazione spedito con le modalità previste dallo statuto, è destinata a venir meno, e che trattandosi in particolare di avviso di convocazione da ritenersi mai effettivamente pervenuto al socio avente diritto, la fattispecie è sussumibile nella regola speciale dettata per le società a responsabilità limitata dal terzo comma dell’art. 2479 ter c.c., che assoggetta al più pregnante regime di invalidità ogni ipotesi di “decisioni prese in assenza assoluta di informazione“. Pertanto, salvo che l’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine indicato dall’atto costitutivo), fatto salvo il caso in cui il socio destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto in ritardo da non consentirgli di partecipare all’assemblea, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati al Giudice di merito. 

Pertanto, l’organo amministrativo dovrà fare attenzione non solo all’invio della convocazione dell’assemblea nei termini stabiliti dallo statuto ma anche alla ricezione dell’avviso di convocazione da parte dei singoli interessati.

 

                             

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