News ITANews-homepagePrimi interventi normativi sull’utilizzo della nuova tecnologia “Blockchain” e degli “Smart Contracts”

di Paolo Cornaglia

L’Italia è stata tra i primi paesi al mondo a disciplinare la firma digitale, uno dei primi paesi europei a notificare il sistema per l’identità digitale ed oggi, con la legge 12/19, si conferma apripista in Europa della normativa riguardante la blockchain (BC) e gli smart contracts (SC).

Mentre infatti nel mondo si continua a discutere sulle cosiddette Cryptovalute, se siano da considerarsi alla stregua della “bolla dei tulipani”, la tecnologia su cui esse si fondano sta divenendo solo recentemente oggetto di studi specialistici, poiché il suo utilizzo estremamente ampio può modificare, ad esempio, la figura delle terze parti fiduciarie all’interno dei singoli ordinamenti.

Con l’introduzione dell’art. 8 ter della predetta legge vengono disciplinati:

BC: registri distribuiti condivisi, replicabili, accessibili, decentralizzati, per la convalida, aggiornamento e archiviazione di dati crittografati, non alterabili e non modificabili. In tal senso attraverso lo sviluppo di servizi decentralizzati, tale tecnologia potrà sostituire figure centrali quali banche, notai, contabili al punto da essere di supporto ai governi;

SC: un programma deterministico la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti. Essi, in determinati casi, soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate. Un programma è deterministico quando genera da uno specifico input sempre lo stesso risultato garantendo alle parti una assoluta certezza di giudizio oggettivo escludendo qualsiasi forma di interpretazione, lasciando ad esse soltanto il compito di definire condizioni, clausole, modalità e regole di controllo e azione. Gli eventi che attivano le clausole inserite, tuttavia, sfuggono al potere di controllo del sistema. Le parti individuano perciò un agente terzo di fiducia, “l’oracolo”, che si frappone fra lo SC e il mondo reale, con lo scopo di passare informazioni non appena una qualche condizione esterna si verificherà attivando così lo SC.

Gli SC perciò sono ammessi nel nostro ordinamento solo se subordinati al rispetto di determinate condizioni, alcune di tipo giuridico (causa, oggetto, forma e accordo tra le parti) e altre di tipo tecnico (verificare un reale consenso secondo le linee guida che l’Agid pubblicherà). Ottenere l’effetto della validazione temporale elettronica in realtà sarebbe già possibile in quanto tale disposizione ricalca sostanzialmente l’art 20 del CAD che prevede ciò quando vi siano garanzie di integrità e immodificabilità, e un collegamento inequivoco agli autori.

Si evidenzia l’interesse che gli SC sta suscitando a livello mondiale (vengono già utilizzati in materia fiscale e assicurativa, in operazioni di compravendite e M&A) grazie sia alle garanzie offerte dal sistema stesso in termini di certezza, sia alla riduzione dei soggetti cui far riferimento e di conseguenza dei costi ad esso relativi. Nonostante ciò, per il momento, questi non vengono considerati quali sostituti tout court delle forme contrattuali tradizionali sebbene si stia cercando di adattarli agli ordinamenti nazionali. E’ perciò necessaria anche un’analisi approfondita sulla figura dell’avvocato-informatico nella redazione degli SC, sul suo atteggiarsi nei rapporti con le parti, nonché sui profili di responsabilità derivanti dall’utilizzo di tale nuovo istituto, che sarà possibile, tuttavia, una volta valutati tutti i campi di applicazione (ancora incerti ma in costante via di sviluppo) sui quali essi possono operare.

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