News ITANews-homepagePossibile l’adozione di un minore da parte di una signora single di 62 anni? Parola alla Cassazione

Dott.ssa Giada Iovino

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.17100 del giugno 2019, si è trovata ad affrontare un interessante caso di adozione di un minore di 8 anni, portatore di handicap, da parte un’infermiera single di 62 anni.
Il Tribunale per i minorenni di Napoli aveva inizialmente rigettato la richiesta dei genitori di revoca della dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale, disponendo conseguentemente l’adozione del minore da parte dell’infermiera affidataria di 62 anni. I suddetti avevano poi proposto appello avverso la sentenza di rigetto, a seguito del quale tuttavia la Corte accertava lo stato obiettivo di abbandono del minore, a fronte dell’assoluta inadeguatezza dei genitori, ritenendo idonea invece l’adozione autorizzata in primo grado.
I genitori naturali, proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando il fatto che il minore fosse stato dato in adozione, nonostante il loro dissenso, a una donna single di 62 anni. Sul punto rilevavano in particolare che tale decisione avesse privato il minore della presenza di entrambe le figure genitoriali necessarie a causa della disabilità dello stesso, oltre che a travalicare il limite massimo di differenza di età di 45 anni, tra il minore e l’adottante, previsto ai sensi della legge n. 184 del 1983. 

La Corte, a fondamento del rigetto del ricorso presentato, osservava che la “L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d), integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura”. Altresì “essa presuppone la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, che deve essere intesa come impossibilità di diritto come nel caso di mancato reperimento (o rifiuto) di aspiranti all’adozione legittimante (Cass., 27/09/2013, n. 22292) – in quanto, a differenza dell’adozione piena, tale forma di adozione non presuppone necessariamente una situazione di abbandono dell’adottando”.
Questo tipo di adozione non legittimante, con la quale il minore adottato non acquisisce quindi la condizione di figlio legittimo dell’adottante, può essere disposta solo quando vengano accertati entrambi i presupposti suindicati. Unico limite previsto per questo tipo di adozione, non è quello massimo di differenza di età di 45 anni tra l’adottando e l’adottante, ma esclusivamente il fatto che tra i due intercorrano almeno 18 anni di età. Pertanto, non rilevando ulteriori limitazioni “l’accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole e alle coppie di fatto”.
Inoltre, essendo nel caso di specie i genitori naturali decaduti della responsabilità genitoriale, oltre che essere stati dichiarati del tutto inadeguati a rivestire tale ruolo a seguito dell’ esame della CTU predisposto in primo grado, la Corte ha affermato che il dissenso manifestato dagli stessi non poteva avere alcuna efficacia preclusiva all’adozione.

In conclusione la Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato dai genitori naturali del minore in quanto era stata accertata nel concreto sia l’impossibilità di affidamento preadottivo che l’interesse del minore a vedere riconosciuto il legame con la donna che lo aveva da sempre accudito, oltre che l’inidoneità del loro dissenso a produrre effetti preclusivi all’adozione.

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