News ITANews-homepagePasso indietro della Cassazione. La correzione dell’errore materiale sulla validità del registro INI-PEC

di Nunzia Pirro 

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla annosa questione riguardante la validità delle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata e lo fa rilevando, con l’ordinanza n. 29749/2019, l’esistenza di un errore materiale della propria ordinanza n. 24160/2019 in ordine alla inattendibilità del registro INI-PEC.

Nell’ordinanza n. 24160/2019, infatti, gli Ermellini avevano affermato – con un obiter dictum – la inidoneità dell’Indice Nazionale degli Indirizzi di posta certificata INI-PEC dal quale estrarre gli indirizzi PEC per le notifiche in proprio ai sensi della Legge n. 53/1994, richiamando quanto affermato nella precedente decisione n. 3709/2019 secondo cui “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”.

In tale contesto, la Corte interviene con l’ordinanza in commento, riconoscendo il palese errore materiale  che si annida nella parte della motivazione in cui, pur mostrando chiaramente di assumere come presupposto una condivisibile “inidoneità soggettiva” del registro INI-PEC da giustificarsi con esclusivo riferimento alla qualità del soggetto destinatario della notifica (un magistrato del Tribunale di Firenze), ha poi riferito l’inidoneità al registro INIPEC nella sua oggettività, indicandolo espressamente come “dichiarato non attendibile” dalla stessa Cassazione nella precedente decisione n. 3709/2019.

La Corte di Cassazione, in questo modo, fa salvo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23620/2018, secondo cui, in materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, risulta valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC tratto da INI-PEC e da REGINDE, in quanto pubblici elenchi ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. 82/2005. 

Riconosciuta la sussistenza dell’errore, la Corte dispone la correzione materiale dell’ordinanza n. 24160/2019 rettificando l’errato principio in essa contenuto. 

INIPEC, dunque, ritorna, anche per la Suprema Corte, un pubblico elenco valido per estrarre gli indirizzi PEC del destinatario ai fini delle notifiche in proprio. Giustamente. 

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