News ITAOffesa in bacheca: occhio alle denunce!

di Elisa Guarrera

 

Internet è diventato uno dei mezzi più adoperati per la diffusione e la ricerca di notizie e indubbiamente, se già non è avvenuto, presto prenderà il posto della stampa e della televisione.

L’accesso alla piattaforma web è esteso ad ogni fascia sociale e d’età. Un messaggio diffuso attraverso internet ha oggi la capacità di raggiungere un numero illimitato di destinatari e, con lo sviluppo e la diffusione dei social network quasi in sostituzione di quotidiani e telegiornali, il fenomeno si allarga a macchia d’olio senza limiti e restrizioni.

Ci si chiede se la libertà di pensiero e di espressione, tutelata dalla nostra Carta Costituzionale quale diritto inviolabile di ogni persona (art. 21 Cost.) e limitata solo dalla stessa in relazione all’attività di giornalismo, possa essere esercitata su internet senza limiti e riserve, permettendo a chiunque di diffondere qualsivoglia messaggio.

Assolutamente no. Commettere un reato a mezzo internet è semplice come inviare un messaggio col proprio smartphone o, meglio, come pubblicare un post sulla bacheca di facebook.

La Corte di Cassazione è stata negli ultimi anni chiamata a pronunciarsi sul tema della diffamazione a mezzo internet innumerevoli volte.

E’ definitivo ormai l’orientamento secondo cui il reato di diffamazione previsto dall’art. 595 del codice penale può essere commesso tramite diffusione di messaggi offensivi su internet (Cass. Pen., Sez. V, n. 4741 del 2000; Cass. Pen., Sez. V, n. 16262 del 2008; Cass. Pen., Sez. V, n. 35511 del 2010; Cass. Pen., Sez., V, n. 44126), con l’aggravante prevista dal comma 3 della norma, riferita all’offesa arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. Si presume infatti esistente il requisito della comunicazione con più persone, dal momento che un messaggio diffuso sul web è destinato ad essere letto in tempi ravvicinati da un numero indeterminato di persone (Cass. Pen., Sez. V, n. 44980 del 2010 e Cass. Pen., Sez. I, n. 24431 del 2015).

In particolare, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo c.p. perché l’utilizzo del social network integra una delle modalità attraverso le quali si valorizzano i rapporti interpersonali e dunque la condotta di postare un commento su una bacheca facebook realizza la pubblicazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo a permettere che il messaggio raggiunga un numero anche elevato di persone (Cass. Pen., Sez. V, n. 8328 del 2016).

 

 

CHIAMA ORA!