News ITANews-homepageOccorre tener conto di eventuali vantaggi derivanti dall’illecito: la recente posizione della Corte di Cassazione

di Marco Golia

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quattro sentenze gemelle del 22 maggio 2018 n. 12564 12565 12566 e 12567 si è pronunciata riguardo la configurabilità della “compensatio lucri cum damno” (la compensazione, per l’appunto, del guadagno con il danno). 

Più in particolare, la Corte ha affrontato il problema riguardante la possibilità di cumulare alla richiesta di risarcimento del danno altra indennità e/o altri vantaggi di cui può beneficiare il danneggiato in ragione del fatto illecito. La vexata questio nasce dalle perplessità nell’ammettere che i benefici di carattere indennitario e/o risarcitorio concessi al danneggiato possono determinare, nei fatti, un arricchimento strutturalmente incompatibile con la natura tradizionalmente reintegratoria della responsabilità civile.

Nella prima delle sentenze richiamate, la n. 12564 del 22 maggio 2018, quasi ad aprire la strada alle pronunce successive, la Corte ha messo in risalto il vero e proprio revirement della pronuncia rispetto agli orientamenti precedenti. La vicenda ha riguardato una richiesta di risarcimento del danno del coniuge di una persona deceduta, consistente nel danno sofferto per la perdita di aiuto economico offerto dal defunto, e la parallela richiesta di pensione di reversibilità accordata al coniuge stesso dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

I Giudici Superiori hanno esaminato l’ammissibilità del cumulo, sottolineando il distacco dall’orientamento precedente indirizzato nel senso di considerare ammissibile la cumulabilità del risarcimento del danno con altre indennità e/o altri vantaggi ottenuti, sulla base dell’assunto che la richiesta di risarcimento del danno, essendo finalizzata puramente e semplicemente alla reintegra del pregiudizio effettivamente patito, è compatibile con altri benefici e/o vantaggi accordati dalla vittima che si basano sul medesimo fatto ma su titoli diversi. Nella Sentenza richiamata invece, La Corte afferma la necessità di interpretare in modo uniforme l’art. 1223 c.c. “[…] sia quando si tratta di accertare il danno sia quando si tratta di accertare il vantaggio originato dal medesimo fatto illecito[…]” e dunque, “[…] ai fini dell’operatività della compensatio, lucro e danno non vanno concepiti come un credito ed un debito autonomi per genesi e contenuto, rispetto ai quali si debba indagare soltanto se sussista la medesimezza della fonte, piuttosto, del lucro derivante dal fatto illecito, occorre stabilire unicamente se constituisca o meno una conseguenza immeditata e diretta del fatto illecito […]”. Nel caso di specie dunque, a parere dei Giudici Superiori era da applicare: “il defalco dall’ammontare del risarcimento del valore del capitale della pensione di reversibilità”  anche in considerazione del fatto che: “l’erogazione della reversibilità ha una funzione indennitaria […] essa ha lo scopo di sollevare i familiari dallo stato di bisogno causato dalla scomparsa della persona che all’interno della famiglia produceva reddito”.

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