News ITANuovo art. 120 TUB. Ritorno all’anatocismo bancario?

di Carola Spada

Lo scorso Marzo è stato approvato il disegno di legge di conversione del DL 14 febbraio 2016 n. 18. E’ stata in particolare introdotta una modifica dell’art 120 TUB a seguito dell’inserzione dell’emendamento 17-bis. Tale modifica legislativa ha sin da subito suscitato commenti positivi ad opera, si evidenzi, di coloro che l’anno proposta, d’altra parte autorevoli commentatori hanno denunciato un pieno ritorno all’anatocismo bancario, la cui espunzione dall’ordinamento era riuscita a fatica.

L’evoluzione dell’art 120 TUB, invero, è stata piuttosto travagliata: in seguito alla formulazione originaria fu modificata, già con la L. n 147 del 27.12.2013, nel seguente modo: il CICR stabilisce le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria. Nelle operazioni in conto corrente doveva essere assicurato, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Gli interessi capitalizzati non potevano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione erano calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Veniva dunque esclusa qualunque possibilità di capitalizzazione periodica, innovando rispetto al testo originale, ove tale capitalizzazione era lecita a patto che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità (trimestrale).

Con la legge di stabilità del 2014 gli interessi venivano conteggiati con la periodicità contrattualmente prevista e sottoscritta tra i contraenti, questi però divenivano esigibili solo alla chiusura del rapporto, con il pagamento delle operazioni non solutorie.

La nuova norma apre invece un nuovo periodo di incertezze ed appare anacronistico nello scenario normativo e giurisprudenziale odierno: Gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il primo marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati nel caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili. Il cliente, può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purchè prima che l’addebito abbia avuto luogo.

Non si fatica a comprendere come la norma in esame imponga al correntista due strade, entrambe ripide e sconvenienti. Egli “può scegliere” se pagare gli interessi maturati extra fido nell’anno solare precedente l’1 marzo di ogni anno (data a partire dalla quale essi divengono esigibili), oppure farli addebitare in conto, così autorizzandone la capitalizzazione composta. Si è palesemente in presenza di una rilegittimazione ed automatizzazione dell’anatocismo annuale, ed in tale prospettiva ha poca rilevanza il fatto che “l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purchè, prima che l’addebito abbia avuto luogo”.

Dopo lunghi anni di conquiste, si ha la riviviscenza di una pratica con cui si avvantaggia il solo sistema creditizio e che reca pregiudizio al consumatore contraente debole.

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