News ITANullità dirigenti: chi può eccepirla? L’ombra di un doppio onere iniziale grava sul contribuente

di Francesca Solinas

La famigerata questione sulla nullità degli avvisi sottoscritti da soggetti privi della qualifica dirigenziale nonchè dei relativi poteri, affonda le proprie radici nella celebre sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, con cui è stato dichiarato illegittimo l’art. 8, comma 24, D.L. n. 16 del 2012, che consentiva ai funzionari privi della suddetta qualifica di essere destinatari del conferimento di un incarico dirigenziale, anche senza positivo superamento di pubblico concorso, non rispettando quanto disposto dall’art. 42, D.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale requisito imprescindibile degli atti impositivi, onde evitarne la nullità, è la loro sottoscrizione ad opera del “capo dell’ufficio” o di “altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.
Con la sentenza n. 18448 del 18 settembre 2015, la Corte di Cassazione ha confermato l’esistenza della nullità per difetto di sottoscrizione ma, ribaltando i precedenti orientamenti, ha statuito che l’eccezione debba esere sollevata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato, pena l’impossibilità di rilevarla in un momento successivo.
È chiaro, quindi, che il principio espresso con siffatta pronuncia si schieri a favore del Fisco, remando in direzione totalmente opposta rispetto alle sentenze sia delle Commissioni Tributarie (CTP Milano, sent. n. 6282/2015; CTP Milano, sent. n. 3222/2015; CTR Milano sent. n. 2184/2015; CTR Milano, sent. n. 2842/2015), sia, in primis, della Corte Costituzionale (sent. n. 37/2015), tutte pro contribuente e unanimi nell’affermare che l’atto amministrativo firmato da un dirigente privo di tale potere sia affetto da inesistenza giuridica ovvero da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, non esclusivamente su istanza di parte, ma anche dal giudice d’ufficio, e addirittura verbalmente in udienza in virtù della gravità del vizio (CTR Milano, sent. n. 3699/2015).
L’ultima decisione emessa sull’argomento dagli Ermellini, però, non lascia spazio a dubbi interpretativi: la nullità degli atti tributari firmati da dirigenti illegittimi non può essere rilevata dal Giudice, bensì occorre una specifica eccezione sollevata dal contribuente sin dal ricorso introduttivo, giacché in assenza di una impugnazione tempestiva, il provvedimento impositivo, anche se viziato, si consolida e la pretesa vantata dall’Ufficio diventa legittima.

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