News ITANon paghi il mutuo? La banca può vendere l’immobile senza passare per la lunga via del Tribunale.

Di Ilaria Di Majo.

È ormai definitivo il cosiddetto “decreto mutui” con cui viene introdotta la possibilità per le banche di pignorare l’immobile del debitore, e venderlo, senza l’obbligo di passare dall’asta giudiziaria.

Il citato Decreto Legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 aprile 2016, e criticato duramente da chi ritiene tali norme lesive dei diritti dei consumatori, attua la direttiva europea 214/17/UE sui “contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali”.

L’ambito di applicazione delle nuove norme è circoscritto ai mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale ed ai mutui finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato. La norma, inoltre, non è retroattiva, quindi non riguarda contratti di mutuo già sottoscritti, neanche in caso di loro surroga.  

Più dettagliatamente, la normativa prevede che, a seguito dell’inadempienza del consumatore, e cioè a seguito del mancato pagamento di 18 mesi di rate mensili, anche non consecutive, la banca possa pignorare l’immobile e venderlo senza procedura giudiziaria (anche qualora dovesse trattarsi della prima casa),  purché l’opzione sia esplicitamente prevista dal contratto, attraverso una clausola espressa, che il cliente deve aver precedentemente sottoscritto.  

I sostenitori di tale recepimento hanno sottolineato come la finalità della direttiva sia proprio quella di “garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili” ragion per cui, la direttiva stessa impone che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni idonee prima della conclusione del contratto di credito, l’assistenza di un consulente esperto nel caso in cui il cliente scelga di sottoscrivere la clausola espressa ed un particolare riguardo nei casi di stato di bisogno o debolezza del consumatore, il tutto sotto il controllo e la vigilanza della Banca d’Italia.

Sempre nell’ottica di tutelare il consumatore, la normativa prevede che il “trasferimento” del bene, e la relativa vendita, comportino l’estinzione totale del debito anche nel caso in cui il valore dell’immobile dovesse risultare inferiore al debito residuo. In aggiunta, qualora, dalla vendita dell’immobile risulti un’eccedenza rispetto al debito residuo, questa spetterà al consumatore.

Se da un lato tali previsioni potranno permettere alle banche, maggiormente garantite dalla velocizzazione dell’iter in caso di debitori inadempienti, di erogare mutui più facilmente e con condizioni migliori, dall’altro non si può non rilevare l’ormai sempre maggior potere delle banche, che di certo godono di una posizione privilegiata e di un potere contrattuale maggiore rispetto al singolo consumatore che, innegabilmente, si vedrà sostanzialmente obbligato a sottoscrivere tali tipi di contratti. 

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