News ITANessun risarcimento agli eredi in caso di morte immediata della vittima

di Raffaella Fois

In tema di trasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento di quella particolare forma di danno biologico definito “danno tanatologico”, che si verifica qualora all’evento lesivo consegua la morte del soggetto coinvolto, si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un importante contrasto giurisprudenziale venutosi a creare negli anni.

Si precisa brevemente che, in caso di morte del danneggiato, i congiunti del defunto oltre alla possibilità di chiedere il risarcimento del danno tanatologico a titolo personale, dimostrando di avere subito personalmente una lesione psicofisica a causa della perdita della persona cara, possono chiedere il risarcimento del danno biologico iure hereditatis, subentrando, in qualità di eredi, nella pretesa risarcitoria facente capo al de cuius.

In ordine a tale ipotesi, tuttavia, la Corte di Cassazione ha dato origine a due diversi orientamenti giurisprudenziali. Il primo sostiene che, in caso di morte immediata, gli eredi non acquistano alcun diritto al risarcimento del danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione del bene “salute” ma incide sul diverso bene giuridico rappresentato dalla vita, conseguendone l’assoluta incapacità da parte del defunto di disporre di ogni diritto.

Il secondo, invece, riconosce la risarcibilità del danno biologico anche qualora la lesione avesse portato in breve tempo alla morte, sul presupposto che “il danno non patrimoniale da perdita della vita […] rileva ex se a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto […]. Il risarcimento del danno da perdita della vita ha funzione compensativa e il relativo diritto è trasmissibile iure hereditatis” (Cass. Civ. n. 1361/14).

A risolvere tale contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno sentenziato che “in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegata la perdita del bene nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (Cass. S.U. sentenza n. 15350/15).

Tale pronuncia, avrà notevoli ripercussioni non solo sul piano giuridico ma anche su un piano più generale, in particolare a livello assicurativo, sia sotto il profilo della definizione dei rapporti contrattuali con gli assicurati, sia sotto il profilo degli obblighi risarcitori facenti capo alle compagnie assicurative.

 

CHIAMA ORA!