News ITANews-homepageNessun riconoscimento per figli di coppie omosessuali nati all’estero con maternità surrogata

di Eleonora Bruno

Con la Sentenza n. 12193/2019, le Sezioni Unite hanno stabilito che il rapporto di filiazione ottenuto da una madre surrogata non possa essere riconosciutoin Italia anche se attestato da un giudice straniero.  

Il caso si riferisce ad una coppia omosessuale italiana che aveva chiesto la trascrizione del nome del secondo papà sull’atto di nascita di due gemelli partoriti all’estero. 

Secondo la Corte, infatti, “non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico, il cosiddetto genitore d’intenzione”.

La motivazione di tale decisione si fonda sul fatto che la legge italiana relativa alla fecondazione assistita, Legge n. 40/2004, ha stabilito “il divieto della surrogazionedimaternità”: in tale disposizione si ravvisa un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione.

In proposito, è stato chiarito che la compatibilità con l’ordine pubblico dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria, nonché dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza. E’ stato tuttavia precisato che i valori tutelati dal divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull’interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitorialemediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione. La Cassazione, quindi,  non ha escluso la possibilità per la coppia di ricorrere all’adozione “in casi particolari” per attribuire la paternità anche al secondo uomo che non ha rapporti biologici con i due bambini.

I giudici hanno quindi rigettato la domanda di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento, riguardante due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale di Trento mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l’altra aveva provveduto alla gestazione.

Se da un lato tale decisione non consente di riconoscere in Italia il rapporto di filiazione ottenuto da una madre surrogata – anche se attestato da un giudice straniero – da una parte questa sentenza mette finalmente fine al dibattito sull’utilizzabilità dell’art. 44 per le adozioni nelle coppie conviventi, anche dello stesso sesso. 

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