News ITANews-homepageCarta stampata, diritto di cronaca, attività storiografica e diritto all’oblio: La Corte di Cassazione individua il punto di equilibrio – SSUU 19681/2019

di Lorenzo Vittorio Labruna 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono recentemente trovate a statuire (SSUU 19681/2019) relativamente al c.d. Diritto all’oblio: un corollario del diritto alla riservatezza di matrice europea (the right to be forgotten) consistente nel diritto di un soggetto di non vedere ripetutamente pubblicate notizie su proprio conto.

Tale principio ha trovato ulteriore accoglimento con l’introduzione nel Regolamento sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR) del diritto alla cancellazione: consistente nel diritto del soggetto “interessato del trattamento” ad ottenere presso il “Titolare” la cancellazione dei dati personali che lo riguardano.

Nel caso in commento, un noto giornale sardo, nell’ambito di una rubrica settimanale di cronaca nera, pubblicava un articolo concernente l’omicidio di una donna ad opera del marito (reo confesso) avvenuta ventisette anni prima.

Al tempo della pubblicazione, l’omicida aveva già scontato la propria pena e, a seguito della diffusione dell’articolo, si vedeva sottoposto nuovamente a gogna mediatica che, fra le altre cose, causava il fallimento della propria attività di artigiano.

La decisione della Corte ha preso le mosse dai limiti di applicazione del Diritto di cronaca, sussistente solo in presenza dei requisiti di: utilità sociale; verità oggettiva dei fatti narrati e forma civile dell’esposizione.

La giurisprudenza italiana, sul punto, si è altresì più volte pronunciata positivamente sulla prevalenza del diritto di cronaca sul diritto all’oblio. Ciò a determinate condizioni, fra le quali: l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione e la notorietà del soggetto rappresento.

Tuttavia, la Corte ha anche evidenziato come il concetto di cronaca sia strettamente legato al concetto di “attualità” (il termine, infatti, deriva dal greco “Kpovoc”, Tempo), con la conseguenza che la rievocazione di un fatto ad un apprezzabile lasso di tempo dall’evento più che “Cronaca” costituisca “attività storica”.

Le Sezioni Unite, a seguito di queste considerazioni, hanno evidenziato come la mera attività storiografica non possa avere la medesima tutela del diritto di cronaca e come, pertanto, nell’ambito di tali rappresentazioni, prevalga il diritto all’oblio, imponendo alla testata giornalistica di omettere gli identificativi del soggetto limitandosi alla narrazione del fatto storico epurato da riferimenti personali. A tale principio, continua il Giudice, fa eccezione il caso in cui i personaggi protagonisti della vicenda, sia per ragioni di notorietà, sia per il ruolo rivestito, destino interesse nella collettività, rendendosi in questo caso lecita anche la menzione degli elementi identificativi dei soggetti.


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