News ITANews-homepageMediazione obbligatoria: la parola alla Corte di Cassazione

di Giada Iovino

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 27.3.2019 n. 8473, ha fatto chiarezza su due aspetti fondamentali legati al procedimento di mediazione, ormai obbligatorio ai sensi dell’art. 5 del d.lgs 28/2010, per un ampio novero di materie. La Corte, ribadendo l’obbligo delle parti di partecipare personalmente, rileva che, non essendoci previsione espressa che lo vieti, le stesse possano farsi sostituire da un soggetto terzo o dal proprio difensore, munito, esplicita la Corte, da apposita procura speciale sostanziale. Tuttavia la Corte evidenzia che, nonostante la legge non vieti al difensore di rappresentare la parte all’incontro di mediazione, è preferibile la scissione tra la parte e il suo difensore, in quanto nella mediazione l’avvocato è chiamato ad adempiere ad una funzione di assistenza. Pertanto, il fatto che lo stesso rappresenti la parte, “impedirebbe al mediatore di avere un contatto diretto con le persone protagoniste del conflitto, precludendogli di comprendere quali siano i bisogni, gli interessi, i sentimenti dei soggetti coinvolti, che gli stessi possono e debbono mostrare con immediatezza, senza il filtro dei difensori” (Tribunale di Vasto, sentenza 17.12.2018). La Corte ha inoltre chiarito che nel caso in cui durante il primo incontro le parti, o una di esse, dichiarino di non voler entrare in mediazione e quindi di non proseguire nel tentativo conciliativo, quest’ultimo deve considerarsi esperito e pertanto la condizione di procedibilità richiesta ex lege soddisfatta. Tale principio soggiace alla ratio per cui non sussiste alcun obbligo per le parti di assumersi l’impegno di annoverare un sistema alternativo di risoluzione delle controversie rispetto al giudizio, in quanto “non può ritenersi che al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità sia necessario pretendere dalla parte anche un impegno in positivo ad impegnarsi in una discussione alternativa rispetto al giudizio”.
Alla luce di quanto statuito, la Corte nel caso di specie ha rigettato il ricorso in quanto la procura conferita all’avvocato, sia in qualità di difensore che rappresentante della parte, era priva di ogni valenza sostanziale tale per cui lo stesso non avrebbe potuto effettivamente esprimere il volere della parte nel procedimento di mediazione. Sulla base di ciò la Corte ha rilevato che, non essendo le parti comparse personalmente o con idonei rappresentati davanti al mediatore, il primo incontro non avesse effettivamente avuto luogo e conseguentemente la condizione di procedibilità richiesta ex lege non poteva considerarsi soddisfatta. 

CHIAMA ORA!