News ITANews-homepageL’interpretazione autentica degli atti sottoposti a registrazione: il novellato art. 20 del T.U.R..

di Francesca Solinas

L’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Registro), disciplina l’interpretazione degli atti sottoposti a tassazione ed è stato oggetto di due importanti modifiche legislative: dapprima ad opera dell’art. 1, comma 87, lett. a) della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), da ultimo dal comma 1084 dell’art. 1 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

In primo luogo, pare opportuno ricordare che l’imposta di registro è una “imposta d’atto”, che va a colpire gli effetti giuridici del singolo atto sottoposto a registrazione secondo la sua intrinseca natura, a nulla rilevando il contenuto economico.

Alla luce della sua formulazione originaria veniva attribuita (impropriamente) all’art. 20 del TUR, la natura di norma diretta alla tassazione dell’effetto economico che si produce mediante la concatenazione di una serie di atti correlati.

In tal modo, gli Uffici -in virtù di una particolare rilevanza che veniva ad assumere il collegamento negoziale- godevano (a discapito dei contribuenti) di un potere di riqualificazione degli atti, dal quale discendeva una tassazione diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata ai singoli documenti.

Il Legislatore è, come premesso, recentemente intervenuto in tale “circ(uit)o interpretativo”, al fine di chiarire quale fosse il proprio intento.

A seguito della modifica apportata dall’art. 1, comma 87, Legge 205/2017 al testo dell’art. 20 del DPR 131/86, è stato ribadito che “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. 

Con il comma 1084 dell’art 1 della Legge di Stabilità 2019, si è poi definitivamente chiarito (si spera!) che “l’art. 1 comma 87 lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’art. 20 comma 1 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”.

A tal proposito, giova una veloce rassegna sulla portata temporale dell’interpretazione autentica dell’articolo in commento.

E invero, a seguito del primo intervento, si riteneva che l’effetto interpretativo fosse da intendersi ex nunc. Solamente con il secondo intervento richiamato, si è attribuita efficacia ex tunc.

Nello specifico, in relazione alle norme tributarie, vige il principio generale di irretroattività della legge, sancito dall’art.3, comma 1, della Legge 212/2000. 

Tuttavia, siffatto principio conosce un’eccezione. 

L’eccezione emerge dal combinato disposto dell’art. 1, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, ai sensi del quale “L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”, con il citato art. 3, comma 1, della medesima legge, secondo cui “Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”. 

L’approdo logico è, incontrovertibilmente, che le “disposizioni di interpretazione autentica” in materia tributaria hanno “effetto retroattivo”.

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