News ITANews-homepageLeveraged Buyout, abuso del diritto ed elusione fiscale ai sensi dell’art. 10 bis, Legge 27 luglio 2000, n. 212

di Daria Risalvato

Il Leveraged buyout, letteralmente “acquisizione attraverso debito”, rivela profili elusivi tutte le volte in cui le operazioni finanziarie di acquisizione siano dirette all’ottenimento di un vantaggio fiscale in assenza di ragioni economiche apprezzabili che le giustifichino.

Con la sentenza n. 868 del 16.01.2019, la Corte di Cassazione ritorna sul tema per consolidare l’orientamento che, guardando ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale nell’ambito di grandi gruppi di imprese, rileva non configurabile il carattere abusivo del comportamento ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d’imposta. 

Tanto perché va sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un differente carico fiscale (Cass., sez. trib., 14 gennaio 2015, n. 439; Cass., sez. trib., 16 gennaio 2019 ).

Nel caso di specie, con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate contestava l’elusività dell’operazione di riorganizzazione aziendale saldatasi sullo schema offerto dal leveraged buyout  posta in essere mediante la costituzione di una società veicolo (newco) A.A. Partecipazioni s.r.l., che aveva acquistato a) la A2 s.p.a. (controllata al 100% dalla A2 SA, titolare del 50% della A.A. sp.a.) previo indebitamento bancario di € 23.800.000; b) il restante 50% della A.A. s.p.a. da A.A. che lo deteneva. 

Quale esito di tale operazione, la A2 s.p.a. aveva acquisito il controllo del 100% della A.A. s.p.a., che era stata incorporata nella A2 s.p.a., a sua volta incorporata nella A.A. Partecipazioni s.r.l., successivamente nota con il nome di A.A. & C. s.p.a.

Argomento principale innanzi la Commissione Tributaria addotto dall’Agenzia delle Entrate è stato ritenere la monetizzazione della partecipazione di A2 s.p.a. nella A.A. s.p.a. finalizzata a conseguire una plusvalenza in esenzione di imposta in capo al titolare, A.A., persona fisica, ritenuto il vero titolare del 100% della società A.A. s.p.a.

Per la società A.A. & C. s.p.a., invece, l’evidenza di ragioni economiche sottostanti all’operazione era deducibile dalla destinazione dell’operazione di leveraged buyout all’uscita di alcuni titolari dalla compagine societaria volta a favorire l’entrata di soggetti terzi. 

Operazione che ha ottenuto la condiscendenza della Commissione tributaria regionale, avendo il contribuente dimostrato i) che le risorse finanziarie utilizzate erano state reperite con finanziamento bancario e non con finanziamento diretto concesso dalla società obiettivo e ii) l’esigenza di agevolare l’uscita del socio A2 s.p.a. a cui era riconducibile la quota di partecipazione del 50% detenuta dalla A.A. s.p.a., così da favorire  l’ingresso di due nuovi soci con adeguate risorse finanziarie. 

Sul presupposto che l’operazione posta in essere dalla contribuente rientrasse in un più ampio progetto di ristrutturazione societaria e che non fosse riconducibile all’aggirare obblighi e divieti previsti dall’ordinamento tributario, perché compatibile con il divieto di assistenza finanziaria, ex art. 2358 c.c., la Corte di Cassazione, aderendo alle motivazioni rese ed articolate dalla Commissione tributaria, rigettava il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della Commissione, ponendo rilievo sulla finalità dell’operazione tutta, tesa non all’ottenimento di una riduzione di imposta o rimborsi indebiti, quanto al riassetto proprietario-gestionale della società obiettivo A.A. s.p.a.

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