Le clausole on claims made basis e il giudizio di meritevolezza

di Eugenio Francesco Chiaravalloti

Con la recente sentenza del 24.09.2018 n. 22437, a sezioni Unite, la Suprema Corte ha fatto chiarezza in materia assicurativa, in particolare sul trattamento giuridico delle c.d. clausole claims made ovvero “a richiesta fatta”, quale richiesta risarcitoria formulata dal terzo danneggiato.

La pronuncia trae origine dalla dichiarazione, operata dal giudice di primo grado, di nullità di una simile clausola ex art. 1341 c.c.; giova precisare che in virtù di quest’ultima la copertura opera solo nel caso in cui la richiesta risarcitoria del danneggiato (c.d. claim) sia formulata nel periodo di operatività della polizza. Una soluzione quindi difforme rispetto al modello codicistico, in cui sono invece coperte tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte durante la vigenza del contratto, a prescindere dal momento in cui queste ultime siano formulate (c.d. loss occurrence).

Il caso viene rimesso al vaglio delle Sezioni Unite con interrogazione della possibilità di deroga rappresentata da una simile pattuizione e della sua meritevolezza. La risposta, univoca, verte fondamentalmente sul concetto di tipicità legale.

Gli Ermellini affermano così che tali clausole specificano l’oggetto del contratto e non sono limitative della responsabilità; giudicate non vessatorie ex art. 1341 c.c., pertanto, ne rimane la natura di deroga pattizia all’art. 1917 c. 1 c.c., con la conseguenza che risulta superato il giudizio di meritevolezza, ancorato a un presupposto di atipicità, di cui all’art. 1322 c. 2 c.c. .

Così come in alcuni Paesi europei, anche in Italia l’assicurazione basata su tali clausole è stata riconosciuta a livello normativo, pur limitatamente ad alcuni settori; in particolare, in materia di responsabilità medica (L. n. 24/2017) e di libera professione (D.L. n. 138/2011; D.M. 22.09.2016).

Siano esse pure o miste, a garanzia pregressa o con varianti del tipo sunset clause (ultrattività) e deeming clause (di comunicazione), le clausole claims made risultano pertanto ormai tipizzate, esulandosi così dal vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c. 2 c.c. .

Ciò non toglie che in simili contratti permanga il rischio di asimmetria informativa, ma esso è in ogni caso svincolato dall’argomento in questione e concerne la fase precontrattuale per la quale vi sono altri strumenti tutelativi per il consumatore; in ogni caso, si sta evidentemente e proficuamente assistendo alla diffusione, pur frammentaria, di idonei impianti normativi di specificazione e regolamentazione di tali pattuizioni.

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