News ITAL’assenza di testimoni non inficia la validità dell’atto di costituzione di una Fondazione

L’art. 14 del Codice Civile stabilisce che le fondazioni possono essere costituite per atto pubblico o con testamento. Tuttavia, in dottrina e giurisprudenza, si è discusso a lungo sulla natura giuridica dell’atto costitutivo di fondazione: sulla questione tanto importante quanto dibattuta, ha fatto luce recentemente la Corte di Cassazione (Sez. II, sent. 4 luglio 2017, n. 16409).

Nel caso di specie, la Suprema Corte è partita da una considerazione di carattere unitario dell’atto di costituzione della fondazione ed il conseguente atto di dotazione, riconoscendo l’inscindibilità dei due atti. Con una accurata ricostruzione della fattispecie, la Cassazione ha ritenuto che: “L’atto di fondazione è ad un tempo, atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale il fondatore si spoglia della proprietà di beni che assoggetta ad un vincolo di destinazione allo scopo; nonché atto di organizzazione della struttura preordinata alla realizzazione dello scopo stesso”. Secondo la Cassazione Civile, la solennità del titolo costitutivo disciplinato dall’art. 14 c.c. “discende, secondo quanto sostenuto in dottrina, dalla similitudine causale con la donazione, essendo anche il negozio di fondazione rivolto ad operare un’attribuzione patrimoniale ad un soggetto senza ricevere alcun corrispettivo”. 

Tuttavia, l’atto di dotazione trova la sua causa nel negozio di Fondazione, rappresentandone un elemento inscindibile: pertanto, la volontà di destinare i beni allo scopo della fondazione non può distinguersi dalla volontà di creare l’ente. “L’atto di attribuzione di beni ad una costituenda fondazione deve, quindi, considerarsi lo strumento necessario per l’attuazione del fine, perciò inscindibilmente connesso col negozio di fondazione e privo di una propria autonomia […] da ciò discende che l’atto pubblico costitutivo di fondazione, agli effetti dell’art. 14 c.c., non dà luogo ad un atto di donazione e perciò non rientra fra gli atti per i quali è sempre necessaria la presenza di due testimoni.”

L’interpretazione logica-deduttiva della Suprema Corte ha portato alla conclusione secondo la quale, nell’atto di costituzione di una fondazione, bisogna considerare la presenza dei testimoni una mera formalità nella disponibilità dalle parti, disponibilità che viene meno soltanto nelle ipotesi nominativamente indicate nella nell’art. 48, comma 1, della Legge Notarile.
di Gianludovico Maggi

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