News ITAL’alternative dispute resolution nelle controversie tra consumatori e professionisti

di Cristina Cordaro

Il d.lgs. 130/2015, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2013/11/UE, ha introdotto nell’ordinamento italiano una procedura di risoluzione facoltativa delle controversie tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’UE, intendendosi come professionista “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” (art. 3 Codice Consumo).

L’obiettivo dell’intervento, realizzato mediante l’inserimento all’interno del Codice del Consumo del titolo II bis, è l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento del mercato europeo, innalzando il livello di protezione dei consumatori ed incoraggiando le operazioni commerciali transfrontaliere nonché lo sfruttamento, da parte degli stessi, di tutte le potenzialità del mercato interno.

In applicazione di tali principi, ciascun sistema ADR (Alternative Dispute Resolution) dovrà garantire la risoluzione delle controversie “in modo equo, pratico e proporzionato sia nei confronti dei consumatori che dei professionisti, sulla base di una valutazione oggettiva delle circostanze nelle quali il reclamo è presentato e nel rispetto delle parti”.

Per consentire l’accesso e la massima trasparenza possibile, è previsto che gli organismi mantengano un sito web aggiornato che consenta alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e di presentare la domanda e la documentazione necessaria in via telematica.

Agli organismi ADR è, poi, richiesto il possesso di requisiti di competenza, indipendenza ed imparzialità, nonché competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie, inclusa una capacità di comprensione generale del diritto.

In tale contesto, le procedure ADR dovranno essere gratuite o disponibili a costi minimi, dovranno avere una durata massima di novanta giorni e garantire la partecipazione delle parti senza l’obbligo di assistenza legale, con la possibilità per le medesime di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento.

Il sistema di dispute resolution così delineato si caratterizza, poi, per la scelta del legislatore di non attribuire valore vincolante alla proposta formulata dal mediatore, proposta che serve esclusivamente a facilitare la scelta delle parti, mediante individuazione degli interessi e dei bisogni reciproci, per il conseguimento di una soluzione condivisa, soddisfacente e conveniente.

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