News ITANews-homepageLa terza via della Corte di Cassazione, in tema di assegno divorzile

di Tina Caforio 

Ai più l’intervento delle Sezioni Unite in materia (dell’11/07/2018, n.18287) può essere parso come un ritorno al passato, quasi necessario e gridato a gran voce, dopo l’eco suscitato dalla sentenza pronunciata (sempre dalla Corte di Cassazione) nel maggio 2017 (n. 11504) i cui principi non sempre i Tribunali di merito hanno mostrato di voler condividere. 

L’interesse sociale per un nuovo corso dei giudizi in materia divorzile è sempre stato particolarmente alto, a ciò si aggiungeva l’incertezza delle aspettative sui diritti conseguenti la fine di un matrimonio, magari durato un ventennio.

La Corte di Cassazione è intervenuta, quindi, per dirimere alcuni contrasti.

Per anni la valutazione in merito al riconoscimento di un assegno divorzile era rimesso ad un accertamento giudiziale bifasico: il giudice era chiamato a valutare, in primis, l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge più debole, anche in riferimento al pregresso tenore di vita goduto in passato e di una possibile, futura, autosufficienza economica. All’esito di questo accertamento e terminata positivamente questa prima indagine, il giudice era chiamato a determinare l’ importo dell’assegno divorzile. Ebbene, la portata fondamentale dell’ultimo intervento delle Sezioni unite consiste proprio nell’aver scelto di allontanarsi da tale rigida impostazione, considerata contrastante con la stessa lettera della norma (vale a dire l’articolo 5 L. 898/1970 sul divorzio) che, piuttosto di invocare la valutare della sola condizione economica del richiedente l’assegno, richiedeva di valutare le condizioni di entrambi i coniugi, comparandole. 

Ma, spingendosi ancora oltre, la Corte ha mostrato di volersi discostare dai capisaldi, sociologici più che normativi, del tenore di vita e della autosufficienza economica del coniuge richiedente, motivando tale esigenza di superare un appiattimento di valutazione, operato per oltre 30 anni, che si mostrava in contrasto con la norma e con lo stesso quadro costituzionale. 

Quindi, fino a che punto è legittimo spingere il cambiamento e quando ci si può attendere il diritto ad un assegno divorzile? 

Ebbene la Corte riflette sulla circostanza che lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s’inserisce la fase di vita post matrimoniale. 

In altri termini, tradotta in linguaggio corrente, la Corte di Cassazione indica che è doveroso tenere in considerazione i sacrifici e l’apporto del coniuge operati nell’interesse della famiglia durante la vita matrimoniale, riconoscendo che tali  sacrifici vadano “compensati” mediante un contributo di natura economica. 

Viene alla luce, quindi, il principio di solidarietà che dovrà seguire il rapporto cessato di matrimonio e dovrà tenere conto della ripartizione dei ruoli che i coniugi hanno avuto nel corso della vita insieme. 

Se si accerta una disparità rilevante nella condizione patrimoniale dei coniugi, riconducibile alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, allora occorre riconoscere fondata la richiesta di assegno divorzile.

Così facendo si giunge ad accertare la sussistenza di un diritto che può anche manifestarsi scollegato dal tenore di vita e dall’autosufficienza economica ma comunque adeguato al contributo fornito nella vita matrimoniale, con l’obiettivo di voler svincolare le decisioni dei giudizi da qualsiasi automatismo, imponendo soluzioni ritagliate sulla specificità di ogni situazione familiare, da individuare caso per caso. 

Una terza via dunque rispetto al passato, neppure questa esente da critiche.

Si riflette sul fatto che anche tale soluzione rischi di determinare applicazioni disomogenee sul territorio nazionale. Agli esperti è parso, ad esempio, contraddittorio voler subordinare l’accertamento della valutazione circa la debenza dell’assegno, all’esame di criteri (i sacrifici, il nesso tra lo squilibrio delle situazioni economiche e la valutazione che possa rimanere tale) sempre presenti nell’ambito di un rapporto di coppia, ma a cui occorrerà attribuire un peso specifico differente, a seconda dei singoli casi. 

In più, la sovrabbondanza di passaggi logici e ragionamenti della sentenza, si teme possa allargare le maglie interpretative dei singoli Giudici, in maniera non controllata e, quindi, ingiusta.  

  

CHIAMA ORA!