News ITANews-homepageLa struttura sanitaria è responsabile anche se il medico non è dipendente

di Rosa Pantone

La Suprema Corte di Cassazione – con la sentenza n. 1043 del 17 gennaio 2019 – si pronuncia sulla questione relativa alla responsabilità della struttura sanitaria nel caso peculiare in cui il chirurgo operante non sia dipendente di quest’ultima e abbia eseguito l’intervento chirurgico in assenza del consenso informato del paziente.

Nel caso di specie, il paziente veniva sottoposto a un’operazione volta alla rimozione delle calcificazioni ove il chirurgo fratturava una porzione del femore destro, poi ingabbiato con un presidio metallico, senza che di ciò il paziente medesimo fosse stato reso edotto tanto prima quanto dopo l’operazione.

Il danneggiato citava in giudizio la Casa di Cura chiedendo la condanna di quest’ultima – in via solidale con il medico – al risarcimento dei danni subìti tanto per effetto della non corretta esecuzione dell’intervento chirurgico, quanto per l’assenza di adeguato consenso informato, domanda che veniva integralmente rigettata.

In sede di gravame, la Corte d’Appello adita confermava il rigetto della domanda risarcitoria affermando all’uopo che la domanda avrebbe dovuto essere rivolta esclusivamente nei confronti del medico.

Con la sentenza in esame, gli Ermellini, nel cassare la sentenza di secondo grado, hanno ritenuto operante il principio in forza del quale la Casa di Cura risponde a titolo contrattuale dei danni subìti dal paziente, per fatto proprio, sia quando questi siano dipesi dalla sua inadeguatezza, sia quando siano dipesi dalla colpa dei sanitari e a prescindere dal fatto che siano dipendenti della struttura sanitaria medesima.

Per la Corte di Cassazione, inoltre, bisogna distinguere il caso in cui il paziente lamenti il mancato riconoscimento di un danno alla salute, riconducibile all’assenza di un’adeguata informazione, da quello in cui si dolga dell’omessa liquidazione del danno discendente da tale condotta omissiva, per il solo fatto della lesione del diritto ad autodeterminarsi.

Nel primo caso, “il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento”.

Nel secondo caso, invece, “l’inadempimento dell’obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo ai fini risarcitori, anche in assenza di un danno alla salute a condizione che sia allegata e provata dall’attore l’esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi.

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