News ITALa Riforma Costituzionale: addio al “Bicameralismo Perfetto”?

di Flavia Di Malta

Dal 26 settembre gli italiani sanno che il 4 dicembre 2016 verranno chiamati ad esprimersi sul Referendum Costituzionale che potrebbe confermare o respingere una Riforma approvata dal Parlamento il 16 aprile u.s. che, in caso di vittoria dei si, determinerà una radicale riforma alla nostra Carta costituzionale. Tra le novità più importanti, il tentativo di superare il meccanismo del “Bicameralismo Perfetto” a favore di un ridimensionamento del ruolo del Senato con l’introduzione del c.d. “Procedimento Monocamerale Rafforzato”. Ma vediamo nello specifico cosa cambierebbe.

Il nuovo testo dell’ art. 55, Titolo primo della parte seconda “Ordinamento della Repubblica” prevede che la Camera dei deputati sia titolare di un rapporto di fiducia con il Governo ed eserciterà la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella del controllo sull’operato del Governo. Mentre il Senato della Repubblica sarà composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da 5 senatori che potranno essere nominati dal Presidente della Repubblica. Il Senato nello specifico i) eserciterà funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione Europea, ii) concorrerà all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, iii) parteciperà alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione Europea, iv) valuterà le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni, v) verificherà l’impatto delle politiche dell’Unione Europea e vi) concorrerà altresì ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.

L’art. 70 relativo al “Procedimento Legislativo” modifica (rect. modificherebbe), invece, il procedimento di approvazione delle leggi ad oggi vigente.

Il nuovo articolo riconosce un ruolo preminente nell’approvazione delle leggi alla Camera dei Deputati, con esclusione di alcune materie per cui Camera e Senato continueranno a mantenere un ruolo paritario. La funzione legislativa, sarà esercitata collettivamente dalle due Camere: i) nei rapporti tra Stato e Regioni e gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione Europea, ii) nelle leggi di revisione della Costituzione, nelle leggi di att.disp. costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, iii) nelle leggi sui referendum popolari, nelle leggi che determinano l’ordinamento, nella legislazione elettorale e gli organi di governo e, iv) nelle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane.

Inoltre, ogni disegno di legge che sarà approvato dalla Camera dei Deputati, dovrà essere trasmesso al Senato che, entro 10 giorni, su richiesta di un 1/3 dei suoi componenti potrà disporre di esaminarlo e, nei 30 giorni successivi deliberare proposte di modificazioni al testo su cui la Camera dei Deputati dovrà pronunciarsi in via definitiva. Laddove il Senato non disporrà di procedere all’esame o sarà inutilmente decorso il termine per deliberare, o quando la Camera dei Deputati si sarà pronunciata in via definita, la legge potrà essere promulgata. Per le leggi che riguarderanno le competenze regionali, invece, il voto del Senato sarà obbligatorio, anche se la Camera dei Deputati potrà non conformarsi alle modifiche proposte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Saranno esaminate dal Senato altresì la legge di bilancio e il rendiconto consuntivo e le eventuali questioni relative alla competenza tra le due Camere saranno decise d’intesa dai Presidenti delle Camere.

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