News ITALa piena efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto: così si è espressa la Corte di Cassazione.

In tema di efficacia oggettiva dell’accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo non opposto, non vi è  mai stata uniformità di vedute tra dottrina e giurisprudenza e ciò è noto prevalentemente agli operatori di diritto. Ebbene, secondo un primo orientamento dottrinario e giurisprudenziale, dalla incontestabilità del decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, deriverebbe un accertamento limitato al “petitum”, basato sull’esistenza e sul “quantum” debitorio: in questo modo, il giudizio escluderebbe l’accertamento di qualsiasi altra questione necessaria in quanto presupposto-logico del credito vantato, e per questo, non suscettibile di equiparazione ad un giudizio a cognizione piena. Più recentemente,  però, la giurisprudenza di legittimità sembra propendere verso un’opposta tesi: la piena efficacia di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione, ai sensi dell’art. 2909 c.c. In tal senso si è espressa la recentissima sentenza della Cassazione sez. III, del 28.11.2017, n.28318. 

Il tutto inizia con la richiesta da parte di una compagnia di assicurazione, di emissione di un decreto ingiuntivo al Giudice di Pace competente, per il pagamento di alcuni premi assicurativi: in mancanza dell’opposizione, nei termini di legge, si era formato un giudicato che copriva ogni questione attinente sia la validità, sia l’efficacia del contratto e, in seguito, il Tribunale di Milano aveva confermato quanto statuito dal Giudice di prime cure, ma il ricorrente, presentava ricorso per Cassazione.

Molto interessanti le motivazioni degli Ermellini che confermano la peculiare struttura del procedimento d’ingiunzione che impone di distinguere (..) la “ratio legis” del differente trattamento riservato alla pronuncia di rigetto del ricorso monitorio, per difetto dei requisiti di ammissibilità o per “insufficiente giustificazione”(…), che non impedisce la riproposizione della domanda in sede ordinaria o monitoria, e la pronuncia di accoglimento totale o parziale cui consegue la emissione del decreto ingiuntivo che, in caso di mancata opposizione, determina l’effetto preclusivo del giudicato. Nel primo caso, infatti, la pronuncia di rigetto viene emessa “inaudita altera parte” e non può esplicare effetti preclusivi tra le parti in quanto la reiezione non è una pronuncia di accertamento negativo nei confronti del convenuto, non presente nel procedimento, nel secondo caso invece, dopo la notifica del decreto, l’intimato può provocare il contraddittorio con l’opposizione e ottenere la reiezione della domanda.”

L’ esigenza di deflagrare il carico giudiziario, che sottende tale intervento interpretativo, unita alla necessità di garantire un’adeguata difesa, ad ambo le parti processuali, sembra trovare un giusto bilanciamento.

di Marco Golia

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