La nuova disciplina dell’assegno divorzile: contributo alla vita familiare come ulteriore criterio di attribuzione

di Eleonora Bruno

L’art. 5, VI comma della L. 898/1970 – Legge sul Divorzio – prevede l’obbligo per un coniuge di corrispondere a favore dell’altro un assegno post – matrimoniale nel caso in cui quest’ultimo, a seguito dello scioglimento del matrimonio, non abbia “mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Per lungo tempo, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto integrato il requisito dell’adeguatezza dei mezzi con la sola prova della non capacità di mantenimento di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Pertanto, non veniva richiesto che il coniuge beneficiario dell’assegno dovesse versare in uno stato di bisogno, potendo ben essere lo stesso autosufficiente, bensì, ciò che rilevava era unicamente l’apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni economiche a causa del divorzio o l’impossibilità di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva il coniuge precedentemente.

A tale orientamento, si è contrapposta, nel 2017, una nota pronuncia della Corte di Cassazione, Sentenza Grilli, la quale modificava il parametro di riferimento in merito all’individuazione dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, ricercandolo, non più nel precedente tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ma in quello della non autosufficienza economica.

La diversa impostazione del nuovo orientamento, contrastante e, comunque, innovativo, rispetto a quello precedente, ha giustificato la rimessione della questione alle Sezioni Unite, le quali, hanno superato il contrasto rideterminando i criteri e le condizioni necessari per il riconoscimento dell’assegno divorzile all’ex coniuge.

Dalla Sentenza n. 18287/2018, emerge che, diversamente da prima, occorre tenere in considerazione non solo il tenore di vita o la non autosufficienza economica, ma anche altri fattori riguardanti il contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l’età dell’avente diritto.

Tali criteri si basano, innanzitutto, sull’obbligo reciproco di assistenza e collaborazione nella vita familiare (ai sensi dell’art. 143 c.c.) che permea, comunque, anche dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di scelte prese di comune accordi dai coniugi e che possono incidere anche sul profilo patrimoniale di ciascuno di essi dopo lo scioglimento del matrimonio.

Un conto, dunque, è il matrimonio breve che non prevede l’assegno divorzile, altro conto è la relazione di una vita nella quale i coniugi hanno contribuito alla vita familiare ed in cui il coniuge più debole ha diritto ad ottenere un contributo.

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