News ITALa figura del Procuratore Sportivo dopo la deregulation

Negli ultimi anni la figura del procuratore nel calcio sta acquisendo sempre più il ruolo da protagonista. Da figura che si muoveva dietro le quinte e si occupava principalmente di salvaguardare gli interessi dei calciatori è diventato figura centrale acquisendo un ruolo da protagonista. Raiola che nel corso dell’estate ha gestito “il caso Donnarumma” è stato accusato di fare più i propri interessi che quelli del suo assistito e di cercare in questi modo di avere un guadagno. Ma quali sono i limiti entro i quali queste figure professionali si muovono? Innanzitutto vale ricordare come prima del 2015 per diventare procuratori vi erano criteri oggettivi e soggettivi più restrittivi di quelli odierni; dal 2015, invece, per volontà della FIFA e per effetto della deregulation le regole per diventare procuratori sono diventata meno stringenti. In Italia è sufficiente avere i requisiti richiesti (tra gli altri, essere legalmente residente in Italia; di godere dei diritti civili, interdetto, inabilitato, fallito; di non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva o per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni; di non avere riportato nell’ambito dell’ordinamento sportivo la sanzione della preclusione; di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista dal Regolamento e di non avere procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell’ambito della FIGC), autocertificarli e depositare la copia del bonifico per l’iscrizione al Registro FIGC.

Prima della deregulation il procuratore poteva prestare la propria attività sull’intermediazione o per la società o per il calciatore, oggi invece, dichiarandolo nel contratto di prestazione sportiva e sottoscrivendo due contratti di rappresentanza, può anche prestare la propria attività per entrambe le parti.

Sul compenso, sempre per il Regolamento italiano, l’art. 6.2 stabilisce che il corrispettivo “può essere stabilito in una somma forfettaria, ovvero in una percentuale sui valori della transazione curata dal Procuratore Sportivo, o sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva”.

Nessuna percentuale per le rivendite future è però prevista, atteso che l’art. 7.2. del regolamento FIGC prevede il divieto di “avere un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un Calciatore da un Club ad altro Club e/o assumere cointeressenze o partecipazioni di qualsiasi tipo nei diritti economici relativi al trasferimento di un Calciatore o ai ricavi di un Club per lo stesso titolo.”.

Norma dettata in ossequio al divieto sancito dalla FIFA di TPO (“Third Party Ownership”) o TPI (“Third Party Investment”) ossia di compartecipazione economica sul trasferimento dei giocatori (“Regulations on the transfer and status of players”).

In conclusione, una volta esposto il quadro normativo, ritengo che questi “grandi affari calcistici” o le gesta dei grandi procuratori coinvolti siano un modo, a campionato fermo, di far trascorrere le serate estive di tutti i tifosi.
di Federica Gramatica

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