News ITALa Corte decide sul cognome del figlio

di Cristina Cordaro

“La Corte costituzionale ha accolto oggi la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Genova sul cognome del figlio. La Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori”.

Questo il testo del comunicato rilasciato alla stampa dal Palazzo della Consulta, in data 8 novembre 2016.

La decisione nasce dal ricorso proposto da una coppia italo-brasiliana residente a Genova che aveva chiesto di poter registrare il proprio bambino con il doppio cognome, al fine di garantirgli una posizione anagrafica unitaria, sia in Brasile che in Italia. In Brasile, infatti, il bambino veniva identificato con il cognome materno e paterno, mentre in Italia con il solo cognome paterno.

Investita della questione, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori.

Per conoscere le motivazioni poste alla base della decisione sarà necessario attendere il deposito della sentenza, relatore il Giudice Giuliano Amato.

Cionondimeno, il carattere innovativo e rivoluzionario della pronuncia de qua si coglie immediatamente, soprattutto alla luce delle decisioni in precedenza assunte sul punto dalla Corte Costituzionale.

Con ordinanza n. 176 del 1988, la Consulta dichiarava, infatti, manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sotto il profilo della mancata previsione della facoltà dei genitori di determinare il cognome da attribuire al proprio figlio legittimo mediante la imposizione di entrambi i loro cognomi, e del diritto di quest’ultimo di assumere anche il cognome materno.

Nell’occasione, la Corte osservò che oggetto del diritto dell’individuo alla identità personale, sotto il profilo del diritto al nome, non è la scelta del nome, ma il nome per legge attribuito e che, quanto all’interesse alla conservazione dell’unità familiare, tutelato dall’art. 29 della Costituzione, questo sarebbe gravemente pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse prestabilito fin dal momento dell’atto costitutivo della famiglia.

Con la successiva ordinanza n. 586 del 1988, chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, degli artt. 6, 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevedono la facoltà per la madre di trasmettere il proprio cognome ai figli legittimi e per questi di assumere anche il cognome materno, la Corte, nel concludere per la manifesta inammissibilità della questione , ribadì le argomentazioni contenute nella precedente ordinanza n. 176 del 1988.

Ed ancora, con la sentenza n. 61/2006, il Collegio pur definendo l’attribuzione automatica del cognome del papà un “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”, dichiarò inammissibile la questione sottolineando che spettava al legislatore trovare la strada risolutiva.

Con la pronuncia in commento, invece, i genitori, se d’accordo, potranno dare il doppio cognome.

Tale sentenza costituisce una pietra miliare nel sistema del diritto di famiglia, nell’ottica di un definitivo superamento degli ostacoli che ancora si frappongono ad una assoluta parità di genere nel campo economico, sociale, lavorativo nonché familiare.

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