News ITANews-homepageLa Consulta ha deciso: esclusa la punibilità di chi agevoli l’esecuzione di un proposito suicidario già formatosi (ma solo a determinate condizioni)

di Susanna Gallazzi 

Più di un anno fa la Consulta dava un ultimatum al legislatore in tema di “fine vita”. Interpellata in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. che, da un lato, incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidario e, dall’altro, le punisce con la stessa severa pena prevista per le condotte di istigazione, la Corte Costituzionale aveva rinviato la trattazione onde consentire al legislatore di intervenire su una materia oltremodo delicata e bisognosa di una disciplina organica volta ad impedire ogni possibile abuso a danno di soggetti più che mai vulnerabili.

Nel silenzio, tuttavia, la Corte ha dovuto decidere.

Con Sentenza n. 242/19 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, prevedendo però puntualmente a quali condizioni la punibilità possa essere esclusa.

In primo luogo deve osservarsi come l’operatività della pronuncia riguardi esclusivamente le condotte di semplice agevolazione (i) di un proposito suicidario formatosi autonomamente e liberamente (ii) in una persona affetta da una patologia irreversibile che sia fonte di sofferenze intollerabili e (iii) tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale ma (iv) pienamente capace di autodeterminazione libera e consapevole. L’indispensabile valutazione – di natura medica – circa la sussistenza dei predetti presupposti spetterà a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

In secondo luogo non si potrà prescindere da una manifestazione chiara e univoca (compatibilmente con le condizioni soggettive) della volontà dell’interessato di porre fine alla propria esistenza né dalla adeguata informazione del paziente segnatamente in ordine alle possibili soluzioni alternative ed in particolare all’accesso alle cure palliative e alla sedazione profonda continua.

Quanto sin d’ora esposto non potrà trovare applicazione per i fatti anteriori alla pubblicazione della Sentenza: in tali ultimi casi, ha precisato la Consulta, la non punibilità dell’aiuto al suicidio rimarrà subordinata «al fatto che l’agevolazione sia stata prestata con modalità anche diverse da quelle indicate, ma idonee comunque sia a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti».

Resta da vedere dunque, da un lato, cosa deciderà la Corte di Assise di Milano, che aveva sollevato la questione in merito alla vicenda ormai nota alle cronache, dall’altro, se il legislatore coglierà il rinnovato invito della Consulta a disciplinare compiutamente la materia.

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