News ITALa Centrale Rischi: vuoti di tutela

di Carola Spada

 

La Centrale dei Rischi, com’è noto, è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, vigilati dalla Banca d’Italia.
Attraverso tale servizio centralizzato dei rischi, la Banca d’Italia fornisce agli intermediari partecipanti al sistema un’ informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito. Si tratta di uno strumento pensato dal Legislatore con lo scopo precipuo di tutelare l’interesse pubblico della tutela del risparmio; secondo poi, assolve la funzione di impedire il crollo del sistema creditizio a seguito di una irresponsabile concessione del credito a soggetti insolventi.
La segnalazione, nonché l’iscrizione, dovrebbero essere eseguite con estrema cautela e ponderazione, poiché tale attività è in grado di innescare un “meccanismo a catena”, particolarmente dannoso per il cliente, per una serie di ragioni. In primo luogo, poiché determina l’esclusione dal sistema del credito di un soggetto, per esempio un’impresa, che fa dell’accesso al credito una condizione indispensabile per la propria sopravvivenza. In secondo luogo, per il fatto che, l’istruttoria per l’accertamento della posizione o meno di sofferenza del credito, viene effettuata unilateralmente, senza che vi partecipi, in qualche forma di contraddittorio, l’imprenditore interessato. La Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 reputa condizione sufficiente alla segnalazione, il mancato o ritardato pagamento di una o più rate del prestito. La facilità con cui un soggetto è segnalato come “cattivo pagatore”, insieme alla totale assenza di uno strumento sanzionatorio per la banca che effettua l’iscrizione senza giustificato motivo, o addirittura, come spesso accade, a scopo ritorsivo, comporta un’enorme vuoto di tutela per il consumatore. Sarebbe auspicabile, a livello legislativo, così come giurisprudenziale, un mutamento di rotta a favore del contraente debole, che limiti, o quanto meno, imponga accortezza e valutazioni approfondite da parte delle banche, attraverso la predisposizione di un idoneo strumento sanzionatorio.
Ci si domanda se la valutazione di solvibilità non debba piuttosto essere effettuata tenendo conto dello stato economico e finanziario “globale” del consumatore/azienda. In tal senso, vi sono alcune aperture della giurisprudenza di merito; si segnala in particolare la recentissima sentenza del tribunale di Como, del 10 ottobre 2016.
Nel decidere una contestazione a seguito dell’illegittima iscrizione di un soggetto nella Centrale Rischi, il magistrato ha puntualizzato una serie di spetti, volti a tutelare il soggetto debole:

  1. La segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito, ma deve fondarsi sul riscontro di uno stato di insolvenza, inteso come grave e non transitoria difficoltà economica.
  2. L’istituto segnalante, prima di procedere, deve informare il cliente (anche non consumatore) al fine di consentirgli di predisporre ogni misura idonea ad evitare la segnalazione e, altresì, di verificare ed eventualmente contestare lo stato di insolvenza.
  3. Non è lecita la segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi di un credito contestato, quando la contestazione alla base del rifiuto del cliente di adempiere non è manifestamente infondata.

La direzione intrapresa dal tribunale pare quella giusta, si attende adesso una pronuncia del Giudice di Legittimità.

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