News ITALa c.d. “STEPCHILD ADOPTION” nell’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione

di Riccardo Di Santo

L’entrata in vigore della Legge 76/2016 (c.d. legge Cirinnà), concernente la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, ha rappresentato lo spunto conclusivo dei numerosi dibattiti che hanno accompagnato il suo iter d’approvazione. Fra questi, grande rilevanza ha avuto lo stralcio dell’istituto della c.d. stepchild adoption (ossia l’adozione del figlio di un determinato soggetto, esercitante la responsabilità genitoriale, da parte del compagno/a avente il medesimo sesso del genitore).

Nell’ambito di questo vuoto legislativo si pone la sentenza 12962/2016 della Corte di Cassazione, prima sezione civile, con cui la S.C. ha confermato la decisione del Giudice d’Appello di Roma che ha disposto il potersi procedere all’adozione di una minorenne della compagna della madre biologica. Il fulcro della decisione è stato l’interpretazione dell’art. 44, I comma, lettera d) e III comma della L. 184/1983 per il quale “I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 (NDR sussistenza di una situazione di abbandono del minore) d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. (I comma) Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato (…) (III comma)”.

La Corte, superando la lettura ed applicazione restrittiva dell’articolo 44 (sopra menzionato) volute dal Sostituto Procuratore Generale, ha coraggiosamente deciso di privilegiare una lettura estensiva della norma. Partendo dall’assunto secondo cui il solo orientamento sessuale non può considerarsi limitativo del diritto del richiedente, la Corte ha sentenziato che l’art. 44 si può applicare in tutte le ipotesi in cui sussista in concreto l’interesse del minore a vedere riconosciuti i suoi legami affettivi, anche con altri soggetti che se ne prendano cura.

La decisione in commento, incentrata sull’interesse superiore del minore, potrebbe ben rappresentare un impulso per le domande di adozione da parte di coppie composte da individui del medesimo sesso, nonostante l’assenza di un’espressa disposizione normativa.

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