News ITANews-homepageLa banca è responsabile nel caso di assegno non trasferibile pagato a persona diversa dal prenditore?

di Marco Golia

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 12477 del 21 maggio 2018, è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla controversa questione circa la corretta interpretazione dell’art. 43 della Legge sull’Assegno Bancario (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736).

L’ art. 43, comma 2°, della legge sull’assegno, stabilisce che: colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento” .

Il caso portato all’attenzione della Corte riguardava una Compagnia Assicurativa che, ricorrendo in Cassazione lamentava la violazione delle regole di cui all’art. 43 della legge sull’assegno e conveniva in giudizio una Banca che aveva permesso, ad una persona diversa dal beneficiario, l’incasso di un assegno non trasferibile. La Banca, resisteva in giudizio negando la propria responsabilità e sosteneva che il portatore dell’assegno si era identificato allo sportello esibendo una carta d’identità e un codice fiscale corrispondenti alle generalità dell’effettivo beneficiario. 

Già nel 2007 le Sezioni Unite, affermavano che nel caso in cui la banca negoziatrice avesse concesso, in violazione delle regole specifiche poste dall’art. 43 della legge sull’assegno, l’incasso di un assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dal beneficiario, la responsabilità dovesse considerarsi di natura contrattuale in quanto derivante da contatto. Secondo la Corte infatti, sussisteva in capo alla Banca un specifico obbligo professionale a far sì che il titolo venisse introdotto nel circuito di pagamento conformemente alle regole che presidiano la circolazione e l’incasso degli assegni. 

Sicché nella Sentenza del 2018, una volta ribadita la natura contrattuale della responsabilità e che il lavoro del banchiere rappresenta un fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., le Sezioni Unite chiariscono che, nell’azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice non può ritenersi responsabile in senso oggettivo ed “a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore” ma risulta “[…]ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell’art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve[…]”. 

Nel caso di specie, dunque, la Suprema Corte rigettava il ricorso proposto dalla Compagnia Assicurativa ritenendo che la Banca avesse comunque assolto alla propria obbligazione professionale con la diligenza dovuta.

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