Ius variandi: i confini tra mutatio ed emendatio libelli

di Rosa Pantone

La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 13 settembre 2018 n. 22404, ha composto il contrasto giurisprudenziale relativamente alla novità (o meno) della domanda di indennizzo per arricchimento senza causa rispetto a quella originariamente proposta di adempimento contrattuale, delineando in modo chiaro i confini tra mutatio ed emendatio libelli.

In particolare, gli Ermellini – nel dare continuità alla sentenza del 15 giugno 2015 n. 12310 e disattendendo completamente i precedenti orientamenti giurisprudenziali – hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale la modificazione della domanda ammessa ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda medesima, ossia il petitum e la causa petendi, sempre che “la domanda così modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta con l’atto introduttivo, o comunque sia a questa collegata”.

L’interpretazione adottata dalle Sezioni Unite risulta essere rispettosa dei principi che informano il nostro processo civile; nello specifico, del principio dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo, nonché del principio del contraddittorio, atteso che l’eventuale modifica avviene sempre in riferimento e in connessione alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio ed alla quale viene assegnato un termine congruo per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.

Il Supremo Collegio, nell’ampliare notevolmente la variazione consentita nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., ricostruisce la distinzione tra:

  • domande nuove che sono (implicitamente) vietate, ad eccezione di quelle che per l’attore rappresentano una reazione rispetto alle difese del convenuto;
  • domande precisate che sono le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi;
  • domande modificate che sono le domande iniziali modificate o domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e che si pongono, pertanto, in un rapporto di alternatività così che “la domanda modificata risulti più rispondente agli interessi della parte rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio”.
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