News ITAIl trasferimento fraudolento di valori in caso di plurime operazioni simulate

di Elisa Guarrera

L’art 12-quinquies, comma 1, del D.L. n. 306/1992, convertito con L. n. 356/1992 disciplina il delitto di trasferimento fraudolento di valori. In base a tale disposizione: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni”. La fattispecie ha originato non pochi problemi interpretativi poi passati al vaglio della Corte di legittimità.

Questione di primaria importanza è stata la determinazione della natura del reato: un primo orientamento aveva individuato nella fattispecie un reato permanente sostenendo che sia la condotta materiale, cioè l’attribuzione fittizia del bene, che l’evento, vale a dire la lesione di quell’interesse all’individuazione dell’illecito presupposto e dei suoi responsabili, si protraggono per tutto il tempo di durata della intestazione fittizia; un secondo orientamento invece, reggeva la natura di reato istantaneo che si consuma nel momento del primo artificio volto a far perdere le tracce del prodotto proveniente da reato.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto nel senso della istantaneità del reato di trasferimento fraudolento di valori con effetti permanenti: esso si consuma nel momento in cui viene realizzata l’attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della condotta criminosa, considerata dalla Corte di legittimità un semplice post fatto non punibile, effetto permanente del reato.

Nell’ambito di operazioni di natura societaria la prima Sezione penale della Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla questione, precisando i confini della pronuncia del 2001.

La Procura della Repubblica di Bari aveva chiesto e ottenuto dal Gip la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un soggetto indiziato del reato di trasferimento fraudolento dei valori, ritenendo fittizia l’intestazione di quote di una società effettuata da questi a beneficio del figlio. L’indagato aveva posto in essere successive operazioni volte a trasferimenti di altre quote societarie.

La difesa dell’indagato aveva rilevato l’intervenuta prescrizione del reato sulla base della pronuncia delle Sezioni Unite del 2001.

La Cassazione, investita dal ricorso della difesa, ha invece confermato la ricostruzione del Tribunale di Bari e del PM con sentenza n. 1616 del 2010, precisando che la situazione antigiuridica che permane dopo il trasferimento fraudolento dei valori è cosa diversa dal susseguirsi, alla prima operazione di trasferimento, di altre operazioni volte ad ostacolare la tracciabilità dei valori.

Ciò che resta non rilevante penalmente è soltanto il mantenimento dello status quo, cioè la condotta passiva finalizzata al mero godimento del profitto del reato; il reato si concretizza invece ogni qual volta vengano poste in essere altre operazioni volte a rendere meno agevole il controllo della reale provenienza dei beni.

CHIAMA ORA!