News ITAIl Senato approva in via definitiva il jobs act del lavoro autonomo

Con 158 voti favorevoli, nella seduta dello scorso 10 maggio, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2233B recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“, già approvato dalla Camera lo scorso 9 marzo.

La legge si applica ai lavoratori autonomi, compresi i liberi professionisti iscritti agli Albi professionali, ai lavoratori parasubordinati e ai collaboratori occasionali. Sono esclusi dal suo ambito si applicazione imprenditori e piccoli imprenditori.

Ecco alcune delle principali novità del provvedimento, che dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

– A decorrere dal 1 luglio 2017, l’indennità di disoccupazione mensile per i collaboratori coordinati e continuativi introdotta nel 2015 spetterà anche ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca universitari, a fronte di un incremento dell’aliquota contributiva dello 0,51%.

– A decorrere dal 1 gennaio 2017, poi, verrà riconosciuto il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino, alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata.

– Quanto all’aspetto fiscale, i professionisti potranno dedurre, entro il limite di diecimila euro all’anno, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e di soggiorno. Le spese sostenute, invece, per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità saranno integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro.

– Da ultimo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il capo 2 del provvedimento introduce il cd. lavoro agile o smart working e, cioè, una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici, nonché dall’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti anche al di fuori dei locali aziendali.

La prestazione lavorativa, precisa la norma, potrà essere eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore avrà, comunque, diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi nazionali e aziendali, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
di Cristina Cordaro

 

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