News ITAIl rompicapo più famoso al mondo perde il marchio registrato della Comunità Europea

di Federico Maffeis

 

La sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-30/15 P del 10 novembre 2016 ha posto fine all’annosa vicenda relativa al “Cubo di Rubik” iniziata nel lontano 1996 quando la Seven Towns, proprietaria dei diritti di proprietà intellettuale del celebre gioco, ha presentato all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) domanda di registrazione del marchio comunitario, costituito dal noto segno tridimensionale del cubo che tutti conosciamo. Tuttavia, il 15 novembre 2006 la società tedesca Simba Toys ha presentato domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio deducendo la violazione dell’art. 7 del regolamento comunitario n. 40/94, ai sensi del quale sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Di fronte al rigetto dell’EUIPO e, successivamente, del Tribunale Europeo, la questione è stata rimessa alla Corte UE, rovesciando la pronuncia del Tribunale. Riprendendo le parole dell’Avvocato generale, la Corte ha affermato che l’impedimento alla registrazione di cui all’art. 7 del citato regolamento comunitario mira a evitare che la tutela di un marchio di forma consenta alle imprese titolari dello stesso di detenere un monopolio su funzioni e caratteristiche tecniche del prodotto. Secondo la Simba Towns, infatti, la soluzione tecnica richiamata dal marchio in questione consisteva nella capacità di rotazione del cubo, la quale doveva essere presa in considerazione dal Tribunale al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del regolamento, senza limitare l’analisi esclusivamente all’esame della rappresentazione grafica del prodotto. Oltre tutto la tutela comunitaria del marchio, includendo ogni tipologia di puzzle, è contraria all’interesse generale perseguito dalla comunità europea poiché, in tal modo, si consentirebbe al titolare di estendere la propria garanzia a tutti quei prodotti che assumono la forma del “Cubo di Rubik” ma che svolgono funzioni differenti. Per tutte queste ragioni, la Corte Europea ha annullato la sentenza del Tribunale Europeo e dell’EUIPO che avevano confermato la registrazione della forma tridimensionale come marchio comunitario. A seguito della pronuncia, quindi, la protezione europea attribuita al puzzle tridimensionale è venuta a mancare, con la conseguenza che oggi chiunque potrà mettere in circolazione il cubo, purché con altro nome.

 

 

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