News ITAIl rapporto tra una SPA ed il proprio Amministratore: lavoro autonomo, parasubordinato o di altra natura? 

 

di Flavia Di Malta

 

La Corte di Cassazione a Sezione Unite con la Sentenza n. 1545/2017 è intervenuta sul tema della qualificazione del rapporto tra gli amministratori e le società che gestiscono dirimendo il contrasto giurisprudenziale esistente sul tema tra lavoro parasubordinato/autonomo o di altra natura.

La questione prende spunto da una azione di pignoramento presso terzi promossa da una Banca sugli emolumenti e i compensi che un soggetto aveva maturato quale amministratore.

In particolare all’esito dell’espropriazione presso terzi, il Tribunale di Ancona, qualificando l’attività svolta dall’amministratore quale rapporto di lavoro autonomo, aveva assegnato alla Banca procedente tutte le somme maturate dall’amministratore a seguito degli incarichi societari svolti.

Il debitore, tuttavia proponeva opposizione a tale ordinanza di assegnazione, sostenendo che la propria attività doveva essere ricondotta ad un rapporto di lavoro parasubordinato ex art. 409 c.p.c. n. 3 con conseguente limitazione della pignorabilità delle somme di cui sopra nel limite di un quinto come previsto dall’art.545 c.p.c. comma 4.

Opposizione accolta dal Tribunale di Ancona, che ha qualificato l’attività in questione quale rapporto di lavoro parasubordinato, dichiarando impignorabili oltre il limite del quinto i compensi dell’amministratore.

La Banca creditrice proponeva, quindi, ricorso per cassazione, sostenendo che l’attività dell’amministratore non era riconducibile al rapporto di lavoro parasubordinato, sollecitando altresì le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ad intervenire in modo risolutorio sull’argomento ormai tanto dibattuto.

Sul tema infatti, negli anni c’è stato un forte contrasto giurisprudenziale che ha visto scontrarsi in particolare due diversi orientamenti: il primo avente ad oggetto la c.d. teoria contrattualistica, che riconosceva l’esistenza di un vero proprio contratto che lega l’Amministratore alla Società e il secondo basato sulla c.d. teoria organica, secondo cui, invece, sussiste un’immedesimazione dell’Amministratore nella persona giuridica che rappresenta.

Muovendo da tali teorie le Sezioni Unite hanno totalmente ribaltato le precedenti posizioni sostenendo la totale immedesimazione dell’Amministratore con la Società che rappresenta e l’instaurazione di un c.d. “rapporto di società” che, in quanto tale esclude il contratto d’opera ed il rapporto di lavoro sia subordinato che parasubordinato.

Un rapporto societario, quindi, che in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra la persona fisica e l’ente e in virtù dell’assenza del requisito della coordinazione non è compreso in quelli previsti dall’art. 409 c.p.c. n. 3.

Pertanto, le Sezioni Unite hanno escluso l’applicabilità ai compensi degli amministratori del limite di cui all’art. 545 c.p.c. IV comma, affermandone quindi la loro integrale pignorabilità.

 

 

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