News ITANews-homepageIl futuro dopo il decesso e il decesso del futuro.

di Eugenio Francesco Chiaravalloti

Che la tecnologia, specialmente quella informatica, abbia assunto una posizione predominante nella nostra vita contemporanea è asserzione alquanto scontata. Ma, se possibile, ci giunge ulteriore recente dimostrazione, che va a toccare e congiungere temi quali Privacy, personalità digitale e disposizioni testamentarie. È infatti con l’ultimo aggiornamento in materia di Privacy, il D.Lgs. 101/2018, che adegua quello del 2003, n. 196 al Regolamento UE 679/2016, che l’interessato ha la possibilità di limitare l’esercizio dei diritti qualora lo esprima in modo inequivoco con una dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento; quindi, una sorta di atto di ultime volontà a contenuto prettamente digitale.

È così che accanto ai lasciti di natura immobiliare, liquida e affettiva, viene ora regolata, pur eventualmente con dichiarazione separata, la sorte di quei altrettanto delicati beni, i dati personali, dati in pasto alla rete Internet per il tramite di social, mail o altri account.

Il testatore potrà quindi disporre, per esempio, che gli eredi abbiano accesso ai relativi dati al fine di “mantenere in vita” il proprio profilo Facebook, o creare una pagina commemorativa con proprie foto e informazioni, ovvero al contrario che gli stessi siano cancellati o limitati, esercitando una sorta di diritto all’oblio postumo. L’unica limitazione ai divieti di accesso imposti per questo tramite consiste nell’impossibilità di produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte di terzi dei diritti patrimoniali derivanti dalla morte del de cuius nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Se pur la norma è stata chiara, non lo è altrettanto sull’eventualità che un minore, che abbia però almeno 14 anni, possa disporre di tali “beni” nelle predette modalità; eventualità molto plausibile vista la sempre crescente presenza minorile online, la cui ammissibilità dipende in sostanza dall’interpretazione che verrà data dalla prassi giudiziale e dottrinale di tale dichiarazione scritta resa in materia di Privacy, posto che il minore, di almeno 14 anni, può già esprimere consenso al trattamento.

Peraltro, più che la forma tecnica a carattere testamentario o meno, ovvero il contenuto “digitale” delle disposizioni, che non necessitano di particolare solennità né, per il momento, dei requisiti di certezza della data e della provenienza, è invero interessante notare come sia divenuto preponderante, e assurto a notazione legislativa, l’interesse di un soggetto verso la propria traccia “digitale” nel mondo, accanto a quella “fisica”, nonché quale importanza abbia assunto la nuova classe di bene giuridico “dato personale”, in un percorso crescente verso la digitalizzazione dell’individuo, e nelle relazioni sociali e nella coscienza interiore.

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