News ITAIl figlio adottivo può conoscere il nome della madre anche se questa è deceduta

di Eleonora Bruno

La morte della madre biologica non può tradursi, per il figlio adottato, nella perdita definitiva della speranza di conoscere le proprie origini biologiche. Con sentenza 9 novembre 2016, n. 22838, la Corte di Cassazione, infatti, stabilisce “il diritto delladottato, nato da una donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ad accedere alle informazioni riguardanti la propria origine e lidentità della madre biologica, sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto.

La Suprema Corte, con tale decisione che riforma completamente l’impostazione tenuta dai giudici di merito, ha riconosciuto il diritto di una donna venticinquenne di accedere alle informazioni sulla madre naturale, nonostante la stessa avesse chiesto di mantenere l’anonimato.

Nel caso specifico, il Tribunale per i minorenni di Torino aveva respinto la domanda di una figlia, volta ad ottenere l’accesso alle informazioni relative alle generalità della propria madre naturale che aveva esercitato il diritto a rimanere nell’anonimato e che, durante la fase istruttoria, era deceduta. Secondo i giudici torinesi, in difetto di una disciplina legislativa, il decesso non può essere considerato come revoca implicita della volontà di mantenere l’anonimato.

In contrasto con quanto era emerso nel corso del giudizio di merito, invece, la Suprema Corte ha affermato che l’interpretazione che consideri l’intervenuta morte della donna un ostacolo assoluto al riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini da parte dell’adottato, determinerebbe uningiustificata disparità di trattamento tra i figli nati da donne che hanno scelto l’anonimato ma non sono più in vita e i figli di donne che possono essere interpellate sulla reversibilità della scelta assunta al momento della nascita.

Gli Ermellini, infine, precisano, però, che il trattamento delle informazioni relative alle proprie origini deve necessariamente essere eseguito in modo corretto, per evitare un danno all’immagine, alla reputazione e ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati come i discendenti e familiari.

 

 

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