News ITANews-homepageIl fenomeno Web Radio e il rispetto della normativa sul diritto d’autore.

di Giada Iovino

Il fenomeno Web Radio è stato recentemente sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione Penale in relazione al contributo economico che SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e SFC (Consorzio Fonografici) percepiscono al fine del rilascio delle autorizzazioni e delle licenze necessarie per la lecita trasmissione di brani musicali via web nel rispetto della normativa sul diritto d’autore e gli altri diritti ad esso connessi.
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia ha infatti proposto ricorso per Cassazione affermando la violazione della legge sul diritto d’autore in capo ad un soggetto che gestiva una web radio senza aver pagato i dovuti diritti al SCF, affermando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini dell’illecito penale, la Corte identificava lo scopo di lucro come elemento necessario. Richiamando quanto stabilito dall’art. 171- ter della legge n. 633/1914 sulla protezione del diritto d’autore e degli altri diritti connessi, la Corte ha ribadito che, il fine di lucro costituisce carattere essenziale dell’ipotesi delittuosa. Richiamando una precedente pronuncia, la Corte ha ribadito che deve sussistere “un guadagno economicamente apprezzabile o un incremento patrimoniale ai fini della configurazione dell’illecito, non essendo sufficiente per ritenerlo sussistente un qualsiasi vantaggio di altro genere, non apprezzabile economicamente” (Cass., n 45567/2010). Nel caso in esame, l’imputato gestiva una web radio fondata dalla figlia con alcuni compagni universitari che, dopo aver realizzato un giornale online, solo successivamente avevano dato vita ad un canale audio per diffondere in un primo momento le notizie ed in seguito anche brani musicali. Per tale ragione l’imputato si era attivato per richiedere le autorizzazioni necessarie a tal scopo alla SIAE, sottoscrivendo con la stessa una licenza che consentisse il caricamento di file musicali nella banca digitale della radio. Oltre ad aver avuto contatti con la SIAE, l’imputato si era inoltre rivolto anche al SCF, dal quale aveva ottenuto espresso consenso alla promozione radiofonica dei brani musicali, senza tuttavia aver pagato alcun contributo economico al suddetto consorzio.
La Corte ha statuito che nel caso di specie non è configurabile lo scopo di lucro in quanto sia la radio che la testata giornalistica, si sostenevano mediante donazioni di un’associazione no profit alimentata quasi interamente dello stesso imputato. Pertanto, nonostante quest’ultimo risultasse finanziatore della web radio, non ricavava alcun utile dalla gestione della stessa e non era, quindi, ravvisabile alcuna attività economicamente valutabile scaturente dalla gestione della web radio, motivando- pertanto- l’insussistenza della violazione della normativa della legge sul diritto d’autore.

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