News ITANews-homepageIl ddl Pillon: principali modifiche in tema di famiglia e minori

di Eleonora Bruno

Il disegno di legge n. 735, meglio conosciuto come DDL Pillon, oggi oggetto di molte critiche, mira a modificare alcuni aspetti importanti del diritto di famiglia.

Una delle principali novità riguarda l’introduzione della mediazione familiare obbligatoria prevista dall’art. 7 in modifica dell’art. 706 del codice di procedura civile: il disegno prevede che una coppia con figli minorenni che voglia separarsi, debba intraprendere obbligatoriamente un percorso di mediazione familiare, prima di instaurare il giudizio innanzi al giudice, a pena di improcedibilità, per condividere il cd. “piano genitoriale”.

È stato contestato che il percorso obbligatorio, introducendo gravosi costi per i genitori, rischia di impoverire ulteriormente le coppie già in crisi ma anche che tale percorso possa pregiudicare, ingiustamente, le vittime di violenza domestica cui verrebbe imposto un ingiusto percorso da condividere con il coniuge.

Ulteriori critiche hanno riguardato la proposta di modifica all’337 ter codice civile: il nuovo articolo dovrebbe prevedere che il minore trascorra con ciascun genitore uguale tempo, nell’arco di un mese e, in ogni caso, almeno dodici giorni con ciascuno di essi (da prevedersi in maniera puntuale nel piano genitoriale). Se, in linea teorica, tale ripartizione del tempo mira a tutelare i minori, deve riflettersi sul fatto che l’imposizione del doppio domicilio, potrebbe determinare una violazione al principio di autodeterminazione del minore (nei casi in cui gli è consentito prendere decisioni proprie) costretto ad adempiere ad obblighi imposti senza la sua previa audizione.

Si è sostenuto che il disegno di legge preveda una tale (ri)organizzazione di vita per i minori, per dover introdurre nel sistema il c.d. “mantenimento diretto”, abolendo l’attuale assegno di mantenimento in favore del genitore presso cui il minore risiede.

La conseguenza potrà essere che, nei casi in cui i genitori (la stragrande maggioranza) abbiano una significativa diversità di redditi, si correrà il rischio di imporre ai figli tenori di vita diversi, nell’ambito della stessa famiglia. 

Ultima, ma non meno importante, è la modifica riferita alla gestione della casa familiare: è previsto che, nel caso in cui la casa coniugale sia cointestata ai due coniugi, l’assegnatario dovrà corrispondere un canone all’altro coniuge, mentre nel caso in cui non sia proprietario dovrà lasciare l’abitazione.

Anche in questo caso con buona pace del reale ed effettivo interesse del minore e del suo diritto a rimanere nella propria casa, senza veder stravolte le proprie abitudini.

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